CIRCOLARE 15 maggio 1998, n. 44 - Analisi delle risultanze di consuntivo per servizi, programmi e progetti

CIRCOLARE 15 maggio 1998, n. 44.

Analisi delle risultanze di consuntivo per servizi, programmi e progetti.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto Alle amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto Alle amministrazioni autonome Agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri e le amministrazioni autonome e, per conoscenza: Alla Corte dei conti

L'art. 22, quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prescrive che al rendiconto venga allegata una illustrazione dei dati di consuntivo dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengano posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo.

L'indicata illustrazione per il 1997, come di consueto, deve integrare il rendiconto generale, il quale deve essere presentato entro il termine inderogabile del 30 giugno 1998, in modo da costituire un adeguato strumento di valutazione della gestione svolta.

La riforma del bilancio dello Stato introdotta con la legge 3 aprile 1997, n. 94, introduce rilevanti novita' anche sotto il profilo della valutazione degli oneri delle funzioni, dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti delle amministrazioni, coniugando risorse, servizi, strutture e risultati e introducendo tra l'altro la contabilita' analitica per il controllo di gestione.

E' appena il caso di evidenziare che la nuova struttura di bilancio, trovando la prima applicazione nel corrente anno, non comporta modifiche alla precedente impostazione prevista per l'analisi delle risultanze della gestione concernente il consuntivo 1997.

Premesso quanto sopra, si invitano le amministrazioni centrali ed autonome a voler fornire con la dovuta sollecitudine le richieste note informative, che dovranno, comunque, pervenire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio - Divisione III, improrogabilmente entro il 15 giugno p.v., onde consentirne il necessario coordinamento. Al fine di evitare i rilevanti ritardi verificatisi negli anni precedenti, che, in taluni casi, non hanno permesso il rispetto della soprarichiamata normativa, si raccomanda il piu' rigoroso rispetto di detto termine.

In considerazione, poi, della necessaria omogeneita' di esposizione, le amministrazioni in indirizzo sono pregate di svolgere le analisi in parola seguendo le indicazioni di massima di cui alle "note tecniche" gia' trasmesse negli anni scorsi (delle quali ad ogni buon fine si invia copia) con gli adattamenti e le integrazioni derivanti dalle peculiarita' proprie di ciascuna amministrazione e, comunque, sulla scorta dei dati finanziari di cui all'elaborato allegato.

Attesa l'importanza dei sopra indicati adempimenti, si confida nella collaborazione di tutte le amministrazioni interessate, assicurando la piu' ampia disponibilita' per ogni chiarimento utile alla puntuale applicazione della richiamata normativa.

p. Il Ministro: Giarda

Allegato 1

NOTE TECNICHE PER L'ANALISI DELLE RISULTANZE DI CONSUNTIVO PER SERVIZI, PROGRAMMI E PROGETTI

  1. Spese Per quanto concerne le spese, la relazione si soffermera' sugli aspetti significativi dell'attivita' svolta nell'esercizio considerato in rapporto alle risultanze finanziarie della gestione.

    Essa sara' strutturata in due parti: una premessa di carattere generale, nella quale saranno descritte le linee generali dell'azione politicoamministrativa svolta nell'esercizio in relazione agli obiettivi e agli indirizzi programmatici gia' esplicitati in sede di nota preliminare al bilancio di previsione; e una sezione dedicata all'analisi amministrativa per servizi e a quella funzionale per programmi e progetti, con analitica indicazione dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti.

    In tale seconda parte, organicamente coordinata per tutto il dicastero, le amministrazioni dovranno con particolare attenzione considerare accanto ai singoli aggregati finanziari, individuati come centro di costo, i risultati conseguiti in termini di concrete realizzazioni di servizi, opere e beni, dando conto, in definitiva, dello stato di attuazione dei vari indirizzi programmatici deliberati.

    L'individuazione e la quantificazione di tali centri di costo, secondo lo schema fissato dal richiamato art. 22 della legge n.

    468/1978, sono affidate da un lato alla classificazione amministrativa per rubriche e dall'altro alla classificazione funzionale per programmi e progetti di spesa...

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