Articolo 132 C.d.A.: analisi sulla disciplina dell'obbligo a contrarre (PARTE I)

AutoreFrancesca Zignani
CaricaAvvocato, Foro di Roma
Pagine89-102
89
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2014
Dottrina
ARTICOLO 132 C.D.A.:
ANALISI SULLA DISCIPLINA
DELL’OBBLIGO A CONTRARRE (*)
(PARTE I) (1)
di Francesca Zignani (**)
(*) Questo contributo dottrinale è tratto dall’Opera “Commentario
al Codice delle assicurazioni - RCA e tutela legale” a cura del prof. GIOR-
GIO GALLONE.
(1) La II parte di questo scritto verrà pubblicata nel prossimo nu-
mero della Rivista.
SOMMARIO
1. Le novità offerte dall’art. 132 C.d.A. 2. Il 2° comma e
l’esercizio limitato dell’attività assicurativa. 3. Il 3° comma,
la diffusione delle informazioni. Il danno da informazione. 4.
Elusione dell’obbligo a contrarre. Il rapporto tra l’art. 132 e
l’art. 170 C.d.A.
1. Le novità offerte dall’art. 132 C.d.A.
Il primo comma dell’articolo in commento riprende la
disciplina a suo tempo sancita dall’art. 11 della L. n. 990 del
1969, a sua volta sostituito dall’art. 126 del D.L.vo 17 marzo
1995, n. 175 promulgato in attuazione della direttiva 92/49/
CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall’assicu-
razione sulla vita. La struttura normativa dell’art. 11 era
stata implementata dall’inserimento della disciplina di cui
all’art. 125 della L. n. 273 del 12 dicembre 2002, concernen-
te le misure dirette a favorire l’iniziativa privata e lo svilup-
po della concorrenza; il comma 1 bis conteneva le sanzioni
(da un milione a cinque milioni di euro) a carico delle im-
prese per le ipotesi di elusione dell’obbligo a contrarre at-
tuata con riferimento a determinate zone territoriali o a
singole categorie di assicurati e con possibilità di revoca
dell’autorizzazione all’esercizio del servizio assicurativo in
caso di reiterata elusione del detto obbligo. La fattispecie
punitiva è ora disciplinata nell’art. 314 C.d.A. che individua
due ipotesi di responsabilità: 1) vale a dire la pura violazio-
ne dell’obbligo di assunzione del rischio, che viene multata
in via amministrativa con l’inf‌lizione di misura pecuniaria
compresa tra millecinquecento e quattromilacinquecento
euro; 2) ed un’ipotesi più grave corrispondente a quella
normata dal citato comma 1 bis, ossia l’elusione dell’obbli-
go con riferimento a determinate zone territoriali o a singo-
le categorie di assicurati per la quale le conseguenze d’or-
dine pecuniario sono le stesse già stabilite in quest’ultima
norma e cioè con una sanzione pecuniaria stailita in una
misura oscillante da un minimo di un milione a cinque mi-
lioni di euro. Il legislatore omette, tuttavia, la previsione
concernente la fattispecie della recidiva e della conseguen-
te revoca dell’autorizzazione; il che sta a signif‌icare che le
leggi di tipo codif‌icatorio come nel caso di specie e con le
quali si riordina un settore in precedenza regolamentato da
interventi sporadici o cumulativi sono quasi sempre il frut-
to di mediazioni tra i contrapposti settori di interessi (PI-
SCI, La trasparenza nel settore r.c. auto, in Commentario
al codice delle assicurazioni, a cura di BIN, 347). Sotto il
prof‌ilo dei contenuti, il 1° comma ricalca l’obbligo prece-
dentemente previsto per le imprese di stabilire preventiva-
mente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti le condizioni di polizza e le tariffe, ac-
cettando di conseguenza le proposte di assicurazione ob-
bligatoria che siano loro presentate conformemente ad
esse. La novità è rappresentata dalla verif‌ica, di carattere
necessario, in ordine alla correttezza dell’attestato di ri-
schio nonché in ordine all’identità del contraente e dell’in-
testatario del veicolo, se persona diversa. Si tratta di un
bilanciamento dell’obbligo di contrarre attuato attraverso i
controlli antifrode in sede di stipulazione dei contratti (PI-
SCI, La trasparenza nel settore r.c. auto, in Commentario
al codice delle assicurazioni, a cura di BIN, 347). La stessa
dottrina ha evidenziato che uno degli sforzi pubblici di
maggior peso degli ultimi anni in materia assicurativa è
stato proprio quello di combattere il fenomeno delle frodi a
danno delle compagnie nel settore della r.c.a.; un fenomeno
i cui effetti nefasti si ripercuotono sull’intero bacino di
utenza a causa dell’inevitabile lievitare dei premi di poliz-
za. È stato osservato in dottrina che l’Italia detiene «il tri-
ste primato del paese europeo con i maggiori esborsi relati-
vi ai risarcimenti per incidenti stradali » e che in tale
situazione si verif‌ica un conf‌litto d’interesse tra danneggia-
ti, assicurati ed assicuratori, i quali ultimi «hanno un evi-
dente interesse generale a veder limitata la propria esposi-
zione debitoria, al f‌ine di evitare squilibri tra l’entità dei
premi raccolti e le somme da erogare per i risarcimenti» e
tale esigenza f‌inisce col cozzare «con l’interesse dei dan-
neggiati ad ottenere una riparazione il più possibile com-
pleta, tesa a ristabilire nel loro patrimonio la situazione
dell’antefatto, come se l’illecito non si fosse verif‌icato, e
con quello ulteriore degli assicurati a veder contenuto, en-
tro limiti ragionevoli, il costo delle polizze obbligatorie »

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