Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, da...

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 agosto 2005 Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano

postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti

di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, ai sensi dell'articolo

7, comma 4, del

27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla

31 luglio 2005, n. 155.

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI e IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005 n. 155; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in particolare gli articoli 16 e 17; Ritenuto di dover adottare il decreto di cui all'art. 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, a tal fine prevedendo misure conformi a quelle stabilite dalle disposizioni di legge e di regolamento in vigore per l'identificazione degli utenti della telefonia fissa e mobile e per la tracciabilita' delle comunicazioni telematiche; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Decreta

Art. 1.

Obblighi dei titolari e dei gestori

  1. I titolari o gestori di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, sono tenuti a

    1. adottare le misure fisiche o tecnologiche occorrenti per impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone che non siano preventivamente identificate con le modalita' di cui alla lettera b);

    2. identificare chi accede ai servizi telefonici e telematici offerti, prima dell'accesso stesso o dell'offerta di credenziali di accesso, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identita', nonche' il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente;

    3. adottare le misure di cui all'art. 2, occorrenti per il monitoraggio delle attivita';

    4. informare, anche in lingue straniere, il pubblico delle condizioni d'uso dei terminali messi a...

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