Modalita' e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone: 1. Soggetti obbligati alla comunicazione.

1.1 Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, cosi' come specificato nell'allegato 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, effettuano le comunicazioni di cui al punto 2 all'Anagrafe Tributaria, secondo le disposizioni del presente provvedimento. 2. Dati oggetto della comunicazione.

2.1 Sono oggetto di comunicazione, relativamente ai soggetti che intrattengono con gli operatori di cui al punto 1.1, nei termini previsti al punto 4.1, i rapporti indicati nella tabella allegata al presente provvedimento:

  1. i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;

  2. nel caso di rapporti intestati a piu' soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto;

  3. i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura.

    2.2 Sono oggetto di comunicazione periodica nei termini previsti dal successivo punto 4.2 le modifiche intervenute nelle informazioni sopra elencate, comprese le cessazioni, nonche' le informazioni relative ai nuovi rapporti instaurati. 3. Modalita' di trasmissione.

    3.1 Gli operatori finanziari, indicati nel punto 1.1, trasmettono i dati di cui al punto 2 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2, i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

    3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte. 4. Termini per le comunicazioni.

    4.1 Le comunicazioni di cui al punto 2.1 relative ai rapporti in essere alla data del 31 dicembre 2006, nonche' quelle relative ai rapporti cessati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 sono effettuate entro il 30 aprile 2007.

    4.2 Le comunicazioni di cui al punto 2.2, relative a ciascun mese sono effettuate entro il mese successivo. Le comunicazioni di cui al punto 2.2, relative al periodo compreso tra gennaio ed aprile 2007 sono effettuate entro il 31 maggio 2007. 5. Trattamento dei dati.

    5.1 I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacita' contributiva, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei contribuenti.

    5.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza...

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