PROVVEDIMENTO 14 marzo 2003 - Modalita' di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari in relazione a taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, ed alla regolarizzazione di attivita' finanziarie, investimenti ed altre attivita' detenute all'estero
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone
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Ambito soggettivo di applicazione.
1.1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e successive modificazioni, adempiono gli obblighi ivi previsti secondo le norme del presente provvedimento.
1.2. Gli intermediari elencati nell'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, effettuano le comunicazioni dei dati all'amministrazione finanziaria concernenti la regolarizzazione di attivita' finanziarie, investimenti ed altre attivita' detenute all'estero previste dagli articoli 15, comma 4, e 16, comma 2, del decreto-legge medesimo, secondo le disposizioni del presente provvedimento.
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Modalita' di trasmissione delle comunicazioni.
2.1. Le comunicazioni dei dati indicate ai punti 1.1. e 1.2. sono effettuate anche tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Con successivo provvedimento saranno definiti i dati oggetto di comunicazione nonche' approvate le relative specifiche tecniche.
2.2. Le comunicazioni di cui ai punti 1.1. e 1.2. relative all'anno solare 2002, sono trasmesse entro il 30 novembre 2003.
2.3. Le successive comunicazioni relative a ciascun anno solare, sono inviate entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Motivazioni.
L'emanazione del presente provvedimento ha lo scopo di
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stabilire le nuove modalita' per la trasmissione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari (di cui al punto 1.1.) che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, gia' disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1993, n. 598 (attuativo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, c.d. "monitoraggio fiscale"); b) consentire agli intermediari (di cui al punto 1.2.) l'effettuazione delle comunicazioni di cui agli articoli 15, comma 4, e 16, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, concernenti la regolarizzazione di attivita' finanziarie, investimenti ed altre attivita' detenute all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990.
Il presente atto prevede che le comunicazioni di cui ai punti 1.1.
e 1.2. possono...
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