PROVVEDIMENTO 14 marzo 2003 - Modalita' di comunicazione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari in relazione a taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, ed alla regolarizzazione di attivita' finanziarie, investimenti ed altre attivita' detenute all'estero

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone

  1. Ambito soggettivo di applicazione.

    1.1. I soggetti di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.

    227, e successive modificazioni, adempiono gli obblighi ivi previsti secondo le norme del presente provvedimento.

    1.2. Gli intermediari elencati nell'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e successive modificazioni, effettuano le comunicazioni dei dati all'amministrazione finanziaria concernenti la regolarizzazione di attivita' finanziarie, investimenti ed altre attivita' detenute all'estero previste dagli articoli 15, comma 4, e 16, comma 2, del decreto-legge medesimo, secondo le disposizioni del presente provvedimento.

  2. Modalita' di trasmissione delle comunicazioni.

    2.1. Le comunicazioni dei dati indicate ai punti 1.1. e 1.2. sono effettuate anche tramite collegamenti telematici diretti con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Con successivo provvedimento saranno definiti i dati oggetto di comunicazione nonche' approvate le relative specifiche tecniche.

    2.2. Le comunicazioni di cui ai punti 1.1. e 1.2. relative all'anno solare 2002, sono trasmesse entro il 30 novembre 2003.

    2.3. Le successive comunicazioni relative a ciascun anno solare, sono inviate entro il 31 marzo dell'anno successivo.

    Motivazioni.

    L'emanazione del presente provvedimento ha lo scopo di

    1. stabilire le nuove modalita' per la trasmissione dei dati all'anagrafe tributaria da parte degli intermediari (di cui al punto 1.1.) che effettuano taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori, gia' disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1993, n. 598 (attuativo dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.

    167, c.d. "monitoraggio fiscale"); b) consentire agli intermediari (di cui al punto 1.2.) l'effettuazione delle comunicazioni di cui agli articoli 15, comma 4, e 16, comma 2 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, concernenti la regolarizzazione di attivita' finanziarie, investimenti ed altre attivita' detenute all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 167 del 1990.

    Il presente atto prevede che le comunicazioni di cui ai punti 1.1.

    e 1.2. possono...

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