DECRETO 16 Maggio 2007 - Ampliamento della rete di raccolta del gioco del Lotto

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del Lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto ministeriale 23 marzo 1994, n. 239, del Ministro delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni relativo alla concessione alla "Lottomatica S.p.a." di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del Lotto affidato in concessione;

Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2000 di integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione alla "Lottomatica";

Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purche' sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di zone periferiche del Paese;

Visto il decreto direttoriale 30 giugno 1998 con il quale sono stati istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del Lotto alle rivendite speciali permanenti;

Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 1999, che ha dato una prima attuazione al citato art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuendo le concessioni a tutti i soggetti titolari di rivendite ordinarie di generi di monopolio, i quali ne avevano fatto richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo 1999;

Visto l'art. 1, comma 2 e l'art. 3 del D.D. 30 dicembre 1999 che, giusto quanto previsto all'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha stabilito in ragione di 500 milioni di lire (258.228,45 euro) la soglia di incasso medio annuo da garantire ai ricevitori gia' operativa ai fini dell'assegnazione di ulteriori nuovi punti di raccolta ed in ragione di 40 milioni di lire (20.658,28 euro) la soglia di incasso medio annuo che nuovi ricevitori sono tenuti ad...

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