DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n.346 - Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di

adottare interventi in materia di integrazione salariale per garantire, in attesa della

riforma degli ammortizzatori sociali, la continuita' della percezione di un reddito in

situazioni ed aree che presentino gravi problemi occupazionali, nonche' in materia di

lavori socialmente utili, al fine di consentire la continuita' delle attivita' e delle

correlate prestazioni individuali nella fase, in corso di realizzazione, degli interventi

volti a dare soluzione occupazionale ai soggetti interessati, anche attraverso una piu'

diretta partecipazione delle amministrazioni regionali, tenuto conto della diversita'

delle realta' interessare;

Ritenuta, la straordinaria necessita' ed urgenza di

accelerare il processo inteso a definire le condizioni per la realizzazione, anche per i

dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di forme di previdenza complementare;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza

di assicurare l'utilizzo di risorse destinate al finanziamento di interventi di formazione

continua;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 17 novembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione

pubblica;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di

previdenza 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di

commisurazione alla retribuzione dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti

normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.

636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive

modificazioni, e' elevata al 40 per cento dal 1o dicembre 2000 e per i soggetti con eta'

anagrafica pari o superiore a 50 anni e' estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si

applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne'

all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del

decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio

1988, n. 160.

  1. Per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001, il

    divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non

    opera tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale

    obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' delle forme

    esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata

    dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in

    caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro a malattia

    professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30

    giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di

    pensione di reversibilita' successive alla data del 30 giugno 2000, anche se la pensione

    stessa e' stata liquidata in data anteriore.

  2. All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17

    maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno

    2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a

    lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002".

  3. All'onere derivante dai commi 1 e 2, valutato in lire

    80 miliardi per il 2000, in lire 527 miliardi per il 2001 e in lire 562 miliardi a

    decorrere dal 2002, si provvede:

    a) quanto a lire 80 miliardi per l'anno 2000, a lire 277

    miliardi per l'anno 2001 e a lire 245 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente

    riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002,

    nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"

    dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

    economica per l'anno 2000 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

    del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 23 miliardi per l'anno 2001 mediante

    utilizzo delle proiezioni dello stanziamento relativo all'accantonamento del Ministero

    degli affari esteri;

    b) quanto a lire 227 miliardi per l'anno 2001 e a lire 317

    miliardi a decorrere dall'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di

    cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

  4. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,

    n. 448, dopo la parola: "finalizzato" sono inserite le seguenti: ", a

    decorrere dall'anno 2000," e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nel

    limite delle risorse impegnate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo".

  5. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e

    comunque non oltre il 31 dicembre 2001 sono prorogati:

    a) il trattamento straordinario di integrazione salariale

    di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel

    limite di lire 69 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di

    riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto

    trattamento ovvero la loro riallocazione; qualora al termine della presente proroga

    risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrano le

    condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia

    di integrazione salariale e di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

    b) il trattamento straordinario di integrazione salariale,

    con scadenza entro l'11 agosto 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della

    legge 23 luglio 1991, n. 223, per concordato preventivo con cessione dei beni, in favore

    di un numero massimo di 100 lavoratori, dipendenti da societa' appartenenti ad un unico

    gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla data di entrata in vigore

    della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed operanti nelle aree territoriali di cui

    all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e

    successive modificazioni, nel limite di lire 3 miliardi e 850 milioni;

    c) il trattamento straordinario di integrazione salariale

    e di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,

    n. 488, nei confronti di un numero massimo di 1900 unita', nel limite di lire 46 miliardi

    e 400 milioni;

    d) il trattamento straordinario di integrazione salariale

    di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel

    limite in lire 44 miliardi e 100 milioni;

    e) il trattamento straordinario di integrazione salariale

    di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel

    ...

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