DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n.346 - Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare interventi in materia di integrazione salariale per garantire, in attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali, la continuita' della percezione di un reddito in
situazioni ed aree che presentino gravi problemi occupazionali, nonche' in materia di
lavori socialmente utili, al fine di consentire la continuita' delle attivita' e delle
correlate prestazioni individuali nella fase, in corso di realizzazione, degli interventi
volti a dare soluzione occupazionale ai soggetti interessati, anche attraverso una piu'
diretta partecipazione delle amministrazioni regionali, tenuto conto della diversita'
delle realta' interessare;
Ritenuta, la straordinaria necessita' ed urgenza di
accelerare il processo inteso a definire le condizioni per la realizzazione, anche per i
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di forme di previdenza complementare;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza
di assicurare l'utilizzo di risorse destinate al finanziamento di interventi di formazione
continua;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione
pubblica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di
previdenza 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, la percentuale di
commisurazione alla retribuzione dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni, e' elevata al 40 per cento dal 1o dicembre 2000 e per i soggetti con eta'
anagrafica pari o superiore a 50 anni e' estesa fino a nove mesi. Tali incrementi non si
applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne'
all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio
1988, n. 160.
-
Per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2001, il
divieto di cumulo di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
opera tra il trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, nonche' delle forme
esclusive, esonerative e sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in
caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro a malattia
professionale ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di
pensione di reversibilita' successive alla data del 30 giugno 2000, anche se la pensione
stessa e' stata liquidata in data anteriore.
-
All'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144, le parole: "e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno
2001" sono sostituite dalle seguenti: ", lire 562 miliardi per il 2001 e fino a
lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2002".
-
All'onere derivante dai commi 1 e 2, valutato in lire
80 miliardi per il 2000, in lire 527 miliardi per il 2001 e in lire 562 miliardi a
decorrere dal 2002, si provvede:
a) quanto a lire 80 miliardi per l'anno 2000, a lire 277
miliardi per l'anno 2001 e a lire 245 miliardi per l'anno 2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e quanto a lire 23 miliardi per l'anno 2001 mediante
utilizzo delle proiezioni dello stanziamento relativo all'accantonamento del Ministero
degli affari esteri;
b) quanto a lire 227 miliardi per l'anno 2001 e a lire 317
miliardi a decorrere dall'anno 2002, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
-
All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, dopo la parola: "finalizzato" sono inserite le seguenti: ", a
decorrere dall'anno 2000," e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nel
limite delle risorse impegnate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo".
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In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque non oltre il 31 dicembre 2001 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale
di cui all'articolo 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel
limite di lire 69 miliardi, onde consentire, anche mediante appositi corsi di
riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto
trattamento ovvero la loro riallocazione; qualora al termine della presente proroga
risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrano le
condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia
di integrazione salariale e di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale,
con scadenza entro l'11 agosto 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, per concordato preventivo con cessione dei beni, in favore
di un numero massimo di 100 lavoratori, dipendenti da societa' appartenenti ad un unico
gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla data di entrata in vigore
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed operanti nelle aree territoriali di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e
successive modificazioni, nel limite di lire 3 miliardi e 850 milioni;
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale
e di mobilita' di cui all'articolo 62, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, nei confronti di un numero massimo di 1900 unita', nel limite di lire 46 miliardi
e 400 milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale
di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel
limite in lire 44 miliardi e 100 milioni;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale
di cui all'articolo 62, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel
...
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