DECRETO 16 settembre 2010 - Determinazione dell''ammontare del diritto, di cui all''articolo 10 comma 2, lettera b), del decreto 26 gennaio 2000, per l''utilizzo dei risultati delle attivita'' di ricerca finanziata a valere sul Fondo per la ricerca di sistema elettrico. (10A13981)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di intesa con

L'AUTORITA'

PER L'ENERGIA ELETTRICA

ED IL GAS

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2003;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273» ed in particolare l'art. 65, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 26 gennaio 2000, recante «Individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico» (di seguito: decreto 26 gennaio 2000) ed in particolare il Titolo IV, art. 10, comma 2, lettera b) secondo cui le attivita' di ricerca possono «... essere a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale; in tal caso i risultati formano oggetto di diritti di privativa e possono essere utilizzati per lo sviluppo di servizi o di prodotti industriali, con connessi vincoli di segreto o di riservatezza. I soggetti utilizzatori sono tenuti al pagamento, a favore del Fondo di cui all'art. 11, di un diritto il cui ammontare, unitamente alle eventuali condizioni per l'utilizzo dei suddetti risultati, e' determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas»;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive dell'8 marzo 2006 (di seguito: decreto 8 marzo 2006), recante nuove modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale e abrogazione del decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 febbraio 2003, che ha conferito alla Cassa conguaglio per il settore elettrico la funzione operativa e gestionale connessa allo svolgimento delle gare, alla definizione dei contratti con i soggetti aggiudicatari ed alla liquidazione dei contributi, sulla base degli esiti delle attivita' di valutazione sugli stati di avanzamento condotta dal Comitato di Esperti di Ricerca per il Settore Elettrico (di seguito: CERSE);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007 che ha attribuito...

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