Ammissione e assunzione delle prove

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LIBRO SECONDO – PROCESSO AMMINISTRATIVO DI PRIMO GRADO 37
3. Su istanza di parte il giudice può
ammettere la prova testimoniale,
che è sempre assunta in forma scrit-
ta ai sensi del codice di procedura
civile1.
4. Qualora reputi necessario l’ac-
certamento di fatti o l’acquisizio-
ne di valutazioni che richiedono
particolari competenze tecniche, il
giudice può ordinare l’esecuzione
di una verificazione ovvero, se in-
dispensabile, può disporre una con-
sulenza tecnica2.
5. Il giudice può disporre anche
l’assunzione degli altri mezzi di
prova previsti dal codice di proce-
dura civile, esclusi l’interrogatorio
formale e il giuramento3.
CAPO II – AMMISSIONE
E ASSUNZIONE
DELLE PROVE
Art. 64.DISPONIBILITÀ, ONERE E VA-
LUTAZIONE DELLA PROVA
1. Spetta alle parti l’onere di forni-
re gli elementi di prova che siano
nella loro disponibilità riguardanti
1 L’art. 257 bis c.p.c. (testimonianza scritta)
è riportato nell’appendice.
2 Verificazione, art. 66; consulenza tecnica,
art. 67.
3 Per gli altri mezzi di prova, articoli del
c.p.c. riportati in appendice: 214–220 (del
riconoscimento e della verificazione della
scrittura privata); 258–262 (delle ispezioni,
riproduzioni meccaniche e degli esperimen-
ti), 263–266 (del rendimento dei conti).
i fatti posti a fondamento delle do-
mande e delle eccezioni4.
2. Salvi i casi previsti dalla legge,
il giudice deve porre a fondamento
della decisione le prove proposte
dalle parti nonché i fatti non spe-
cificatamente contestati dalle parti
costituite.
3. Il giudice amministrativo può
disporre, anche d’ufficio, l’acquisi-
zione di informazioni e documenti
utili ai fini del decidere che siano
nella disponibilità della pubblica
amministrazione5.
4. Il giudice deve valutare le prove
secondo il suo prudente apprezza-
mento e può desumere argomenti
di prova dal comportamento tenuto
dalle parti nel corso del processo6.
Art. 65.ISTRUTTORIA PRESIDENZIALE
E COLLEGIALE
1. Il presidente della sezione o un
magistrato da lui delegato adotta,
su istanza motivata di parte, i prov-
4 Sull’onere della prova della parte: art. 65
(istanza istruttoria); 104, co. 2 (divieto di
ammissione nuove prove in appello).
5 Sui poteri istruttori d’ufficio, art. 63 (nota
1).
6 Sulla valutazione delle prove e del com-
portamento delle parti: articoli 11, co. 6
(valutazione delle prove assunte davanti al
giudice precedentemente adìto privo di giu-
risdizione); 30, co. 2 (nota 5 p. 16 e nota 1 p.
17) (giudizio di condanna – comportamento
processuale delle parti); 84, co. 3 (verifica
del sopravvenuto difetto di interesse).

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