Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fo...

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 23 settembre 2005 Approvazione delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere

generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie

imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre

1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi

del Fondo stesso, ai sensi del decreto ministeriale 20 giugno 2005.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266; Visto l'art. 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera a-ter) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto l'art. 4 del decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2005, «Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che le modalita' di concessione della garanzia di cui al medesimo decreto si applicano alle richieste pervenute al gestore a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di approvazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266; Visto l'art. 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248, «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese», che prevede che il Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n.

662, e che le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro delle attivita' produttive sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Vista nota di MCC S.p.a. con la quale sono state trasmesse le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale adottate dal Comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 21 luglio 2005; Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

Art. 1.

  1. Sono approvate le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal Comitato previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 21 luglio 2005.

  2. Per ogni operazione finanziaria ammessa all'intervento del Fondo di garanzia, viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore all'8% dell'importo garantito dal Fondo.

  3. E' riportato in allegato al presente decreto il testo delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale di cui al comma 1.

    Art. 2.

  4. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia di cui all'art.

    1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 23 settembre 2005 Il Ministro: Scajola

Allegato

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

PER L'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CUI ALL'Art. 2, COMMA 100, LETTERA A) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, n. 662.

Parte I

DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione

  1. «Fondo», indica il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il MCC S.p.A. dall'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni; b) «Comitato», indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266; c) «Garanzia Diretta», indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori; d) «Controgaranzia», indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia; e) «Cogaranzia», indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai Confidi, agli Altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione europea o da essa cofinanziati; f) «PMI», indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; al riguardo si precisa che

    i parametri dimensionali devono essere calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (G.U.R.I. del 1° ottobre 1997); nel caso di impresa beneficiaria appartenente ad un gruppo: i parametri dimensionali dell'impresa beneficiaria vengono rilevati come somma dei valori riferiti all'impresa considerata ed alle altre di cui la stessa detenga, anche indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto; detto criterio si applica anche alle imprese che detengono il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto dell'impresa beneficiaria; per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo; g) «Piccole imprese», indica le imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, definite di piccola dimensione ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigente alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo. Al riguardo, si precisa che i parametri dimensionali sono calcolati secondo quanto previsto dalla raccomandazione 96/280/CE, della Commissione, del 3 aprile 1996. Ai sensi della raccomandazione sono definite piccole le imprese

    aventi meno di 50 dipendenti, e o un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro, e in possesso del requisito di indipendenza di seguito definito.

    Sono considerate imprese indipendenti quelle il cui capitale o i cui diritti di voto non sono detenuti per 25% o piu' da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da piu' imprese non conformi alla definizione di piccola impresa. Questa soglia puo' essere superata nelle due fattispecie seguenti

    se l'impresa e' detenuta da societa' di investimenti pubblici, societa' di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo, individuale o congiunto, sull'impresa; se il capitale e' disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi e' detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere che non e' detenuto per il 25% o piu' da una sola impresa, oppure, congiuntamente, da piu' imprese non conformi alla definizione di piccola impresa.

    Per il calcolo delle soglie di cui sopra, occorre sommare i dati dell'impresa destinataria e di tutte le imprese di cui detiene, direttamente o indirettamente, il 25% o piu' del capitale o dei diritti di voto.

    Quando un'impresa, alla data di chiusura del bilancio, supera, verso l'alto o verso il basso, le soglie del numero di dipendenti o dei massimali finanziari specificati, perde o acquista la qualifica di «piccola impresa» soltanto se detta circostanza si ripete durante due esercizi consecutivi.

    Il numero di persone occupate corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioe' al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione e' quello dell'ultimo esercizio contabile approvato.

    Le soglie per il fatturato e per il totale di bilancio sono quelle dell'ultimo esercizio contabile approvato di dodici mesi. Nel caso di un'impresa di recente costituzione, la cui contabilita' non e' stata ancora approvata, le soglie da applicare sono soggette a una stima secondo buona fede eseguita nel corso dell'esercizio.

    I parametri di cui alle lettere f) e g) vengono applicati fino alla conclusione delle procedure di comunicazione e notifica dei nuovi parametri di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005.

  2. «Consorzi», indica i consorzi e societa' consortili tra PMI di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n.

    317, e le societa' consortili miste di cui all'art. 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo; le societa' consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della...

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