DECRETO 2 giugno 1998 - Integrazione dei criteri e delle procedure per la determinazione della percentuale di ammissibilita' al contributo per l'acquisto di autobus adibiti a servizi di trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati

DECRETO 2 giugno 1998.

Integrazione dei criteri e delle procedure per la determinazione della percentuale di ammissibilita' al contributo per l'acquisto di autobus adibiti a servizi di trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; Visto l'art. 29-bis della richiamata legge n. 30/1997, il quale prevede la costituzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione di un fondo di lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 per agevolare l'acquisto da parte delle aziende pubbliche di trasporto di automezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale, a fronte della rottamazione di analoghi automezzi usati; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1997, n. 1846, con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure per l'ammissione a detto contributo e per l'erogazione dello stesso; Tenuto conto dei programmi inviati dalle aziende di trasporto, dai quali risultano acquisti effettuati e da effettuare per un costo complessivo lordo di circa lire 2.700 miliardi; Ritenuto di dover integrare i criteri e le procedure stabilite con il menzionato decreto ministeriale n. 1846/1997 al fine di consentire la determinazione della percentuale di ammissibilita' al contributo;

Decreta: Art. 1.

Sono ammesse al contributo di cui all'art. 29-bis del decretolegge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, esclusivamente le aziende di cui all'art. 1 del decreto 24 luglio 1997, n. 1846, che svolgono servizi di trasporto pubblico locale, restando esclusi pertanto i servizi non adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose e non effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata (ad es.

scuolabus).

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al contributo le aziende di trasporto dovranno far pervenire con plico raccomandato, da spedire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, alla Direzione generale M.C.T.C. - D.C. II - Via Caraci n. 36 - 00157 Roma, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante contenente: a) l'indicazione della natura giuridica dell'azienda nonche' della partecipazione azionaria pubblica per le societa'; b) l'elenco, per ordine...

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