Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato;
Visto il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, che dispone, a sua volta, il coerente adeguamento della struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo, con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Considerata la necessita' di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo e la relativa disciplina ai citati decreti di riassetto ordinativo, di adeguamento dei compiti e di riordino del personale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13197 dell'11 ottobre 2005;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Comandante generale
1. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare:
a) avvalendosi del Comandante in seconda e del Capo di stato maggiore, coordina la pianificazione e la programmazione finanziaria;
b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, attribuendo ai responsabili dei progetti e ai comandanti degli enti e dei distaccamenti i limiti di valore per gli impegni delle spese e per l'acquisizione delle entrate;
c) promuove e resiste alle liti; ha il potere di conciliare e transigere;
d) definisce, con le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, l'organizzazione amministrativa centrale e periferica del Corpo della Guardia di finanza precisando i principi generali e i criteri cui devono conformarsi le relative gestioni di fondi e di valori.
2. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui al presente regolamento nel quadro delle attribuzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- L'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo
2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della
Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge
31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2001, n. 71, supplemento ordinario, cosi' recita:
2. Al fine di adeguare la struttura logistica,
amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di
finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa
disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui
all'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo
modello organizzativo di cui all'art. 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, emana apposito
regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore
del citato regolamento e' abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189,
concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.
.
Note alle premesse:
- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.
- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'
generale dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 189 (Regolamento di semplificazione
del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili
dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 maggio 2001, n. 118.
- Il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, abrogato dal
presente regolamento, recava: «Approvazione del Regolamento
di amministrazione per la Regia Guardia di finanza».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1986, n. 189, abrogato dal presente regolamento, recava:
Approvazione del regolamento di amministrazione per la
Guardia di finanza
.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la
determinazione della struttura ordinativa del Corpo della
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67
(Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo
inquadramento del personale non direttivo e non dirigente
del Corpo della Guardia di finanza), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, supplemento
ordinario.
- Per il comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, si veda la nota al titolo.
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino
del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71,
supplemento ordinario.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario, cosi' recita:
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
Note all'art. 1:
- L'art. 16 del citato decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, cosi' recita:
Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali
generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto
stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti
compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro
nelle materie di sua competenza;
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e
direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai
dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici
progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire e...
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