Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza, in attuazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

Capo I Organizzazione amministrativa

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato;

Visto il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449»;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante: «Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, che dispone, a sua volta, il coerente adeguamento della struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo, con apposito regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Considerata la necessita' di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo e la relativa disciplina ai citati decreti di riassetto ordinativo, di adeguamento dei compiti e di riordino del personale;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 maggio 2005;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3-13197 dell'11 ottobre 2005;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Comandante generale

1. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare:

a) avvalendosi del Comandante in seconda e del Capo di stato maggiore, coordina la pianificazione e la programmazione finanziaria;

b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, attribuendo ai responsabili dei progetti e ai comandanti degli enti e dei distaccamenti i limiti di valore per gli impegni delle spese e per l'acquisizione delle entrate;

c) promuove e resiste alle liti; ha il potere di conciliare e transigere;

d) definisce, con le determinazioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, l'organizzazione amministrativa centrale e periferica del Corpo della Guardia di finanza precisando i principi generali e i criteri cui devono conformarsi le relative gestioni di fondi e di valori.

2. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui al presente regolamento nel quadro delle attribuzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano

invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi

qui trascritti.

Nota al titolo:

- L'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo

2001, n. 68 (Adeguamento dei compiti del Corpo della

Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge

31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

26 marzo 2001, n. 71, supplemento ordinario, cosi' recita:

2. Al fine di adeguare la struttura logistica,

amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di

finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa

disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui

all'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo

modello organizzativo di cui all'art. 27, commi 3 e 4,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, emana apposito

regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore

del citato regolamento e' abrogato il decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189,

concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.

.

Note alle premesse:

- Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove

disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla

contabilita' generale dello Stato), e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275.

- Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento

per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'

generale dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, supplemento ordinario.

- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

- Il decreto del Presidente della Repubblica

13 febbraio 2001, n. 189 (Regolamento di semplificazione

del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili

dello Stato), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

23 maggio 2001, n. 118.

- Il regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, abrogato dal

presente regolamento, recava: «Approvazione del Regolamento

di amministrazione per la Regia Guardia di finanza».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo

1986, n. 189, abrogato dal presente regolamento, recava:

Approvazione del regolamento di amministrazione per la

Guardia di finanza

.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio

1999, n. 34 (Regolamento recante norme per la

determinazione della struttura ordinativa del Corpo della

Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 27, commi 3 e 4,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44.

- Il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67

(Disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo

inquadramento del personale non direttivo e non dirigente

del Corpo della Guardia di finanza), e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, supplemento

ordinario.

- Per il comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo 19

marzo 2001, n. 68, si veda la nota al titolo.

- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino

del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento

degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma

dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71,

supplemento ordinario.

- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento

della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214,

supplemento ordinario, cosi' recita:

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di

autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' Ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento

ordinario.

Note all'art. 1:

- L'art. 16 del citato decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, cosi' recita:

Art. 16 (Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali

generali). - 1. I dirigenti di uffici dirigenziali

generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto

stabilito dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti

compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro

nelle materie di sua competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e

direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai

dirigenti gli incarichi e la responsabilita' di specifici

progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i

dirigenti devono perseguire e...

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