DECRETO 6 novembre 2001 - Approvazione del regolamento interno in materia di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia industrie difesa

IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera b), n. 4 il quale prevede che il direttore dell'Agenzia predispone e propone per l'approvazione del Ministro della difesa il regolamento interno di amministrazione e contabilita' ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera m) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Considerato che il citato art. 8, comma 4, lettera m) del decreto legislativo n. 300/1999 prevede tra i principi e criteri direttivi per l'emanazione degli statuti delle agenzie la facolta' del direttore generale di deliberare e propone all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita'; Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.

424/2000 il quale dispone che l'operativita' dell'Agenzia decorre dalla data di approvazione dei regolamenti interni di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4 dello stesso decreto presidenziale; Decreta

Art. 1.

  1. E' approvato l'unito regolamento interno in materia di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia industrie difesa.

    Roma, 6 novembre 2001

    Il Ministro della difesa Martino Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti

    AID Agenzia Industrie Difesa REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

    Relazione

    Il presente regolamento in materia di amministrazione e contabilita' e' redatto in ottemperanza a quanto previsto dal "Regolamento recante norme sull'organizzazione e funzionamento dell'Agenzia industrie difesa" in seguito "Regolamento" di cui

    al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, adottato ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Esso presiede agli aspetti amministrativi e contabili dell'Agenzia industrie difesa, in seguito "agenzia". In particolare, l'art. 6, comma l, lettera b), n. 4 del "Regolamento" prevede la predisposizione, da parte del direttore generale, in seguito "direttore" e l'approvazione, da parte del Ministro della difesa,

    del regolamento interno in materia di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia industrie difesa.

    E' stato, in particolare, tenuto in debita ed opportuna considerazione quanto previsto nel citato "Regolamento" nei seguenti punti: art. 1, commi 2 e 3; art. 2, comma 1; art. 3, commi l, 2, 3 e 4; art. 6, comma 1, lettere a, b, c, d, f, g, h: art. 11, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.

    Il presente regolamento in materia di amministrazione e contabilita' si ispira ai principi del codice civile, ai quali fa riferimento il "Regolamento" in materia di contabilita' e rendicontazione dell'agenzia (art. 1, comma 2, lettera c). E' prevista l'integrazione con i quadri di raccordo dal bilancio civile al pubblico. E' attuata inoltre la possibilita' di integrazione della contabilita' generale con la contabilita' analitica, al fine di realizzare il controllo di gestione (art. 9, comma 2 del "Regolamento").

    La linea di regolamentazione non e' eccessivamente stringente, in considerazione dell'evoluzione che l'agenzia potra' subire nel futuro, evitando cosi' che il presente regolamento finisca con l'essere uno strumento troppo limitativo per la gestione. Sono state invece tenute in debito conto le caratteristiche salienti dell'agenzia, costituita da una struttura direzionale centrale, di supporto al direttore, per la gestione tecnico-amministrativa, in seguito "direzione", e dalle unita' operative, in seguito "unita'", legate alle diverse realta' operative e del contesto nel quale operano (art. 9, comma 3 del "Regolamento") e dell'ipotizzabile evoluzione futura.

    Il presente regolamento in materia di amministrazione e contabilita' disciplina

    la gestione finanziaria; la gestione patrimoniale; la gestione contrattuale, dell'agenzia, onde assicurare alla stessa il perseguimento delle sue finalita', attraverso le gestioni riguardanti i centri di spesa, costo, profitto, ammortamento, commerciali, che scaturiscono dalle singole realta' operative e che possono eventualmente essere consolidate tra realta' riguardanti processi produttivi analoghi, prima di essere definitivamente consolidate a livello agenzia.

    Questa relazione e' parte integrante dell'articolato successivo.

    Il "Regolamento interno in materia di amministrazione e contabilita'" si integra con il "Regolamento di organizzazione e funzionamento" ed entrambi presiedono al funzionamento dell'agenzia.

    Titolo I principi generali Articolo I Principi fondamentali Il presente regolamento e' stato redatto in applicazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa", nel seguito denominato "Regolamento".

    Il presente regolamento intende perseguire le seguenti linee guida

    legalita' e pubblicita' degli atti e delle procedure; annualita' e trasparenza nella specificazione dei bilanci, a livello unita' ed a livello agenzia; perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario; controllo dell'efficienza e dei risultati di gestione.

    Quanto sopra verra' perseguito anche attraverso il "Regolamento di organizzazione e funzionamento" dell'agenzia e le normative industriali che saranno emesse come parte integrante di quest'ultimo.

    Art. 1.

    Contenuto ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento di amministrazione e contabilita' disciplina, sotto gli aspetti amministrativi e contabili, i compiti dell'agenzia e delle sue unita'.

  2. Prevede le disposizioni in materia di amministrazione e contabilita', anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, stabilendo un sistema di scritture contabili idonee a rappresentare i fatti amministrativi di natura economica e finanziaria, allo scopo di fornire il quadro complessivo dei costi e dei ricavi, delle uscite e delle entrate, nonche' delle conseguenti modificazioni del patrimonio dell'agenzia, attraverso la formazione del rendiconto di gestione e la relazione esplicativa a corredo.

  3. Come aree oggetto di trattazione, esso riguarda, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6, comma l, lettera b), numeri 1, 2 e art. 11, commi 2, 3 del regolamento

    1. i programmi triennali di attivita' dell'agenzia, accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale; b) il bilancio di previsione annuale ed il relativo piano di attivita'; c) la gestione del patrimonio; d) le scritture contabili analitiche per ogni unita'; e) il piano di attivita' e il bilancio consuntivo, quest'ultimo composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico; f) i contratti attivi e passivi

    2. la tesoreria.

  4. Stabilisce, altresi', principi e metodi di controllo interno della gestione, finalizzati al miglioramento dei risultati dell'organizzazione ed idonei a garantire il buon andamento, nonche' la trasparenza delle funzioni e delle attivita' di competenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto delle norme introdotte in materia di controllo interno dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

  5. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme legislative e regolamenti in vigore per gli enti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ed alle disposizioni del codice civile in materia di bilancio di cui all'art. 2423 e successivi.

    Art. 2.

    Valutazione dei risultati della gestione 1. La valutazione dei risultati di gestione avviene attraverso

    1. l'esercizio del potere di vigilanza del Ministro, previsto dall'art. 4 del "Regolamento" e, in particolare, attraverso

      la stipula di apposite convenzioni triennali (comma 3 dell'art. 3 del "Regolamento") che regolano i rapporti tra Ministro vigilante e agenzia (rappresentata dal direttore) e fissano obiettivi e risultati attesi

      la relazione della Corte dei conti sull'esito del controllo sulla gestione di cui all'art. 3, comma 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, espressamente previsto dall'art. 12 del "Regolamento"; b) il controllo del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 7 del "Regolamento";

    2. l'ufficio di controllo gestione interno, attraverso il quale avviene il monitoraggio e la valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta,

      Titolo II il bilancio di previsione ed il piano budget Art. 3.

      Esercizio e gestione finanziaria 1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre ("Regolamento" art. 11, comma 1).

  6. La gestione finanziaria e programmatica di pianificazione di agenzia si svolge predisponendo e proponendo, per l'approvazione del Ministro, i seguenti documenti formali

    1. i programmi triennali di attivita' dell'agenzia, accompagnati da un documento programmatico di bilancio su base triennale

    2. i programmi annuali di attivita' ed il bilancio di previsione che vanno sottoposti all'approvazione del Ministro non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente l'esercizio in esame.

      Art. 4.

      Programmi triennali di attivita' e relativo bilancio programmatico 1. L'agenzia e' tenuta a presentare, entro il 31 ottobre di ogni esercizio, un programma di attivita', su base triennale, che descrive le linee guida degli obiettivi perseguiti ed illustra le caratteristiche di ciascun programma proposto dai responsabili delle singole unita', che rappresentano i centri di responsabilita'. In particolare, la relazione deve contenere per ciascun programma

    3. la descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire in termini di bilancio, nel rispetto dei principi di economicita', efficienza ed efficacia; b) l'indicazione delle risorse umane, strumentali e tecnologiche, sia interne che esterne all'agenzia, che saranno impiegate in fase di attuazione di programma; c) l'individuazione delle...

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