DECRETO 19 settembre 2013, n. 160 - Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, e modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari e di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia. (14G00008)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di certificazione dei requisiti di idoneita' professionale indicati ai commi 1, 2 e 3;

Visto, in particolare, l'articolo 9 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede a carico degli iscritti un contributo annuo per la tenuta dell'Albo degli amministratori giudiziari, precisando al comma 2 che l'ammontare del contributo e le modalita' di versamento saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Visto, in particolare, l'articolo 10 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, il quale prevede che con decreto del Ministro della giustizia, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, siano stabilite: a) le modalita' di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari;

  1. le modalita' di sospensione e cancellazione dall'Albo degli amministratori giudiziari;

  2. le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero;

    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2012;

    Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196;

    Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 2013;

    A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, recante: «Istituzione dell'Albo degli amministratori ai sensi dell'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;

  3. per «Albo»: l'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», istituito con il decreto legislativo;

  4. per «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, di cui all'art. 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

  5. per «responsabile»: il direttore generale della giustizia civile, Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale;

  6. per «amministratori giudiziari»: i soggetti nominati dall'autorita' giudiziaria per la custodia e la gestione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi degli articoli 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 104-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante: «Norme di attuazione e coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», nonche' di ogni altra disposizione di legge che espressamente li richiama. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17. Regolamenti. 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono...

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