Amministratori condominiali, corsi, tasse ed altro sull'immobiliare

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine107-109
107
Arch. loc. e cond. 2/2015
Dottrina
AmministrAtori
condominiAli, corsi, tAsse
ed Altro sull’immobiliAre
di Corrado Sforza Fogliani
SOMMARIO
1. Amministratore condannato penalmente e svolgimento del-
l’attività. 2. Bed & breakfast e aspetti f‌iscali da tener presenti.
3. Potere dell’amministratore di ordinare lavori straordinari
urgenti. 4. Che termine, per la formazione periodica?. 5. Corsi
condominiali obbligatori. 6. L’Italia è il Paese che tassa di più
gli immobili. 7. L’incubo della proprietà. 8. Tasi: in un dossier
tutte le stranezze dei Comuni.
1. Amministratore condannato penalmente e svolgimen-
to dell’attività
Ai sensi dell’articolo 71-bis, comma 1, lettera b) delle
Disposizioni di attuazione del codice civile – introdotto
dalla legge n. 220/’12 – non possono svolgere l’attività di
amministratore coloro che sono stati condannati per delit-
ti contro la pubblica amministrazione o contro l’ammini-
strazionedella giustizia, la fede pubblica, il patrimonio
o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge
commina la pena della reclusione non inferiore, nel mini-
mo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni. Sono altresì
esclusi – ex lettera c) del citato articolo 71-bis – i sottopo-
sti a misure di prevenzione divenute def‌initive, salvo che
non sia intervenuta la riabilitazione.
Dal confronto delle due previsioni normative si nota
subito che la riabilitazione, ex art. 178 c.p., viene specif‌i-
catamente richiesta (“Salvo che non sia intervenuta riabi-
litazione”) solo nel caso in cui vi sia stata la sottoposizione
a misure di prevenzione, divenute def‌initive, mentre non
viene fatto alcun riferimento a tale istituto nel caso di
condanna dell’amministratore, con sentenza passata in
giudicato, per un reato indicato nella lettera b) del comma
1 del richiamato art. 71-bis.
Appare evidente che in questo specif‌ico ambito trova
piena applicazione l’articolo 14 delle preleggi al codice ci-
vile – chiaramente esplicitato dal brocardo “ubi lex voluit,
dixit, ubi noluit, tacuit” – che esclude l’interpretazione
analogica in ordine alle norme eccezionali, ossia a quelle
che – come nella fattispecie che ci occupa – introducono
eccezioni rispetto ad una regola di tipo generale. Per tali
norme vige il principio di stretta interpretazione e le stesse
non si possono applicare al di là delle ipotesi testualmente
previste, e ne è preclusa ogni interpretazione estensiva.
Quindi, per i reati di cui alla precitata lettera b), neanche
la riabilitazione consente l’esercizio dell’attività.
2. Bed & breakfast e aspetti f‌iscali da tener presenti
La decisione di avviare un’attività di bed & breakfast può
recare con sé alcuni dubbi. Specie dal punto di vista f‌iscale.
Tra i più comuni vi è quello se occorra o meno aprire la par-
tita Iva e se si debba rilasciare al cliente la ricevuta f‌iscale.
Occorre, allora, sapere che ove l’attività in questione
venga svolta con carattere saltuario o occasionale, essa
è considerata fuori dal campo di applicazione dell’Iva (si
veda, al proposito, la risoluzione dell’Agenzia delle entrate
n. 180/E del 14.12.’98). L’interessato, pertanto, non dovrà es-
sere in possesso di partita Iva né emettere alcun documento
f‌iscale. Sarà suff‌iciente rilasciare al cliente una ricevuta
non f‌iscale (con bollo da 2 euro ove il conto sia superiore a
77,47 euro) emessa in duplice copia, con numerazione pro-
gressiva e data del pagamento. La copia di tale ricevuta do-
vrà essere conservata e costituirà la base per determinare
l’imponibile ai f‌ini della dichiarazione dei redditi.
Se svolta con carattere di stabilità e specif‌ica organiz-
zazione di mezzi, l’esercizio dell’attività di bed & breakfast
è ritenuta assumere, invece, carattere di professionalità e,
quindi, rientrare nel regime di imponibilità Iva (si veda,
ancora, la citata risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.
180/E). Ciò comporta l’obbligo di osservare tutta una serie
di adempimenti, quali in particolare l’emissione di ricevu-
te f‌iscali, la tenuta della contabilità Iva, la contribuzione
Inps, l’iscrizione alla Camera di commercio.
Maggiori informazioni possono essere attinte consul-
tando il sito dell’Anbba.
3. Potere dell’amministratore di ordinare lavori straor-
dinari urgenti
Tra le attribuzioni dell’amministratore vi è anche
quella di poter ordinare autonomamente – ai sensi del-
l’art. 1135, secondo comma, c.c. – lavori di manutenzione
straordinaria urgenti con l’obbligo, in tal caso, di “riferirne
nella prima assemblea”.
Premesso che tale facoltà può essere senz’altro collega-
ta all’art. 1130 c.c. e, in particolare, al dovere che questa
norma pone in capo all’amministratore di compiere atti
conservativi relativi alle parti comuni dell’edif‌icio (con la
conseguenza che, ricorrendone i presupposti, questo po-
tere di intervento diventa, all’evidenza, un vero e proprio

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