DECRETO 18 giugno 2010, n. 138 - Regolamento amministrativo della Scuola per l''Europa di Parma. (10G0156)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE

e

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;

Vista la legge 6 marzo 1996, n. 151 «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle Scuole Europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»;

Vista la legge del 15 marzo 1997, n. 59 che all'articolo 21 ha disposto l'attribuzione dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione agli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado d'istruzione;

Vista la legge del 10 gennaio 2006, n. 17 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare, fatto a Parma il 27 aprile 2004, con allegato scambio di lettere, effettuato a Roma il 5 luglio 2004 ed a Bruxelles il 23 agosto 2004»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del programma contabile annuale di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007-2009;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 «Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 3 agosto 2009, n. 115 di «Riconoscimento della personalita' giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009, che dispone il riassetto giuridico-funzionale della Scuola di Parma a decorrere dal 1° settembre 2010, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro degli affari esteri;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;

Visto il C.C.N.L. comparto scuola quadriennio giuridico 2006-2009;

Visto il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44;

Visto il decreto interministeriale del 23 luglio 2004, n. 41, con il quale viene autorizzato il funzionamento di una Scuola associata al Sistema delle Scuole Europee, denominata «Scuola per l'Europa» di Parma fino al 31 agosto 2007;

Visto il Regolamento generale per le Scuole Europee approvato dal Consiglio Superiore in data 1-2 febbraio 2005 - Bruxelles e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto in data 29 dicembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al programma contabile annuale di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2007, n. 21;

Visto il decreto interministeriale del 30 luglio 2007, n. 66, con il quale e' stata autorizzata la prosecuzione del funzionamento della Scuola di Parma associata al sistema delle Scuole Europee, con sede in Parma;

Vista la Convenzione di accreditamento e di cooperazione tra le Scuole Europee e la «Scuola per l'Europa» di Parma, firmata il 26 luglio 2007 ed entrata in vigore dal 1° settembre 2007 con scadenza il 31 agosto 2010, con cui il Consiglio superiore delle Scuole Europee riconosce che il livello pedagogico, i programmi d'insegnamento e la struttura degli studi della Scuola di Parma sono conformi a quelli previsti per le Scuole Europee;

Vista la Convenzione Aggiuntiva per il conseguimento del Baccalaureato Europeo sottoscritta in data 14 gennaio 2009 e relativa alle classi sesta e settima del ciclo secondario e alla preparazione al Baccalaureato Europeo di cui al Regolamento Rif. 2009-D-519-IT in vigore dall'a.s. 2009/2010;

Visto il Regolamento di applicazione relativo alla nomina dei direttori delle Scuole Europee, approvato dal Consiglio Superiore, con procedura scritta, in data 13 luglio 2009;

Visto l'atto di accreditamento e di cooperazione sottoscritto il 17 luglio 2009 dal Segretario generale delle Scuole Europee ed il Capo del Dipartimento dell'Istruzione del MIUR, con il quale e' stata disposta la proroga della Convenzione stessa per un periodo di due anni a decorrere dal 1° settembre 2009 e con scadenza al 31 agosto 2011;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 17 luglio 2009 e relativa al rinnovo della convenzione di accreditamento e di cooperazione prorogata per un periodo di due anni e con scadenza al 31 agosto 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza di Sezione del 10 maggio 2010;

Considerato che non sussistono i presupposti per la previsione di una fase transitoria relativa al reclutamento del personale della Scuola per l'Europa, ai fini di consentire il regolare inizio dell'anno scolastico 2010/2011, tenuto conto dei tempi necessari al perfezionamento del presente regolamento;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 2465 del 17 giugno 2010) cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 4452/DAGL/14.2.2.1/2/2007 del 17 giugno 2010;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni e denominazioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. «Ministero», il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  2. «Ministro», il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

  3. «Scuola», la «Scuola per l'Europa» di Parma istituita in attuazione dell'articolo 3, comma 5, dell'Accordo di Sede tra la Repubblica italiana e l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ratificato ai sensi della legge 10 gennaio 2006, n. 17;

  4. «EFSA», Autorita' europea per la sicurezza alimentare.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», e' stato pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994, n. 115, supplemento ordinario.

    - La legge 6 marzo 1996, n. 151, concernente «Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21

    giugno 1994», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

    23 marzo 1996, n. 70, supplemento ordinario.

    - Si riporta l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.

    59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»:

    Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali.

    2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art.

    17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355

    del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile

    1994, n. 297, con quelle della presente legge.

    3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari...

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