Il diritto amministrativo e l'ordinamento europeo

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine19-27
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IL DIRITTO AMMINISTRATIVO
E L’ORDINAMENTO EUROPEO
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Diritto amministrativo e funzione
amministrativa
Con l’espressione funzione amministrativa si fa generalmente rife-
rimento a quella parte dell’attività di diritto pubblico - estranea agli
schemi degli atti legislativi e giurisdizionali - che è disciplinata da un
complesso autonomo di norme denominato diritto amministrativo.
La nozione di funzione amministrativa si collega al principio della se-
parazione dei poteri dello Stato - teorizzato dal Montesquieu e rece-
pito nelle Costituzioni degli Stati moderni - che considera l’apparato
amministrativo come un potere autonomo: il cd. potere esecutivo che
si contrappone al potere legislativo ed a quello giurisdizionale.
Si osserva in proposito che il concetto di Stato assume tradizionalmente due signif‌icati:
- Stato comunità, inteso come popolazione stanziata su un determinato territorio, che si
regge su un sistema di regole ed opera per mezzo di istituzioni;
- Stato apparato, con il quale si rinvia al co mplesso di poteri pubblici esercitati dalle
istituzioni centrali e periferiche.
Occorre tuttavia rilevare che la separazione dei poteri - così come
disciplinata nelle Costituzioni che hanno recepito il relativo principio
- non si riscontra mai in forma rigida, in quanto sono sempre indivi-
duabili elementi di sovrapposizione ed interferenza fra i poteri stessi,
in maniera più o meno ampia da Stato a Stato. Se il canone della ri-
partizione delle funzioni fra gli organi pubblici mantiene una sua va-
lidità, accanto ad esso si deve riconoscere la rilevanza di un principio
diverso, tipicamente dinamico, che è quello del coordinamento.
Il complesso di organi costituito dal Governo e dalle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato può considerarsi un “potere esecutivo” solo nella misura in cui non partecipi
minimamente alla determinazione dell’indirizzo politico, limitandosi ad un compito secon-
dario di attuazione delle decision i del potere leg islativo, sia pure con un proprio spazio
di discrezionalità e di resp onsabilità: un sistema così congegnato non ha mai trovato
applicazione per lo Stato in nessun luo go e in nessun tempo, i quanto i Governi hanno
sempre partecipato alla formazione dell’indirizzo politico in modo più o meno incisivo e
penetrante, al pari di altri organi costituzionali.
Funzione
ammini-
strativa

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