DECRETO 19 maggio 2014, n. 95 - Regolamento recante norme di attuazione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita'. (14G00107)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 17 agosto 2005, n. 166, e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2007, n. 112;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, per l'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identita' ed in particolare l'articolo 30-octies, comma 1, che prevede di darvi attuazione con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 febbraio 2014;

Vista la nota del 28 marzo 2014, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri e il conseguente nulla osta pervenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 3470 del 3 aprile 2014;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per: a) «aderenti diretti»: i soggetti di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;

  1. «aderenti indiretti»: i soggetti di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che partecipano al sistema di prevenzione in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze;

  2. «decreto legislativo»: il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

  3. «documenti di identita'»: i documenti di identita' e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati, di cui all'articolo 30-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo;

  4. «ente gestore»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (Consap);

  5. «frodi subite»: le operazioni disconosciute dai soggetti di cui sono stati indebitamente utilizzati i dati relativi all'identita' e al reddito e dagli stessi denunciate all'autorita' giudiziaria;

  6. «gruppo di lavoro»: il gruppo di cui all'articolo 30-ter, comma 9, del decreto legislativo;

  7. «INAIL»: l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

  8. «INPS»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

  9. «operazione»: la concessione di una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito, una prestazione di carattere assicurativo, anche quando associata ad un rapporto o altra operazione bancaria o finanziaria;

  10. «titolare dell'archivio»: il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al presente regolamento e' allegato l'elenco di cui al d.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252, che ne forma parte integrante. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica...

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