DECRETO 18 aprile 2003, n. 124 - Regolamento recante integrazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

571, recante «Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale»; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, recante «Individuazione ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, degli uffici periferici del Ministero dei trasporti e della navigazione ai quali deve essere inviato il rapporto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dall'articolo 4 della legge 28 dicembre 1993, n. 561»; Visto l'articolo 12, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, concernente «Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione; Considerato che nella tabella B, allegata al menzionato decreto ministeriale n. 765 del 1994, tra i procedimenti amministrativi di competenza degli uffici marittimi periferici non risulta incluso quello relativo alla valutazione degli scritti difensivi ed alla conseguente adozione del provvedimento conclusivo di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che in tal caso trova applicazione il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, su cui si e' consolidato l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione; Ritenuto che si rende necessario individuare un termine congruo e maggiormente rispondente alle esigenze istruttorie del procedimento sanzionatorio di cui alla precitata legge n. 689 del 1981 anche per effetto del notevole carico di lavoro che si e' determinato a seguito dei provvedimenti di depenalizzazione e per ultimo con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 febbraio 2003; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 1394 del 13 marzo 2003;

A d o t t a

il seguente regolamento

Art. 1.

  1. La tabella B allegata al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, n. 765, e' cosi' integrata:

N. d'ordine 89

Procedimento Valutazione scritti difensivi e adozione del provvedimento conclusivo

Norme Articolo 18, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689

Unità organizzativa Uffici marittimi competenti

Termine 90 gg.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 aprile 2003 Il Ministro: Lunardi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2003 Ufficio di...

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