LEGGE REGIONALE 1 marzo 2011, n. 3 - Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale - Parte I della Regione Liguria n. 4 del 2 marzo 2011

IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea Legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' e oggetto 1. La presente legge detta norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private a norma degli articoli 7, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 22 luglio 1975, n. 382) e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto).

Art. 2

Funzioni di competenza regionale 1. In conformita' al n. 361/2000 le funzioni amministrative di cui all'art. 1 sono esercitate nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materie di competenza regionale di cui all'art. 117 della Costituzione e le cui finalita' si esauriscono nell'ambito della Regione Liguria.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione provvede:

    1. al riconoscimento della personalita' giuridica privata determinato dall'iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private di cui all'art. 4;

    2. all'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

    3. alla sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni ai sensi dell'art. 23 del codice civile;

    4. alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica ai sensi dell'art. 27 del codice civile e delle disposizioni di attuazione del codice civile;

    5. alla devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile e delle disposizioni attuative del codice civile;

    6. alla cancellazione della persona giuridica dal Registro ai sensi delle disposizioni attuative del codice civile;

    7. all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 35 del codice civile agli amministratori e ai liquidatori che non richiedono le iscrizioni nel Registro nei termini stabiliti all'art. 10.

  2. Nei confronti delle sole fondazioni vengono esercitate le seguenti ulteriori funzioni:

    1. il controllo sulle fondazioni ai sensi dell'art. 25 del codice civile e dell'art. 7;

    2. il coordinamento dell'attivita' e l'unificazione dell'amministrazione di piu' fondazioni ai sensi dell'art. 26 del codice civile;

    3. la trasformazione delle fondazioni ai sensi dell'art. 28 del codice civile.

    Art. 3

    Organi competenti all'adozione dei provvedimenti 1. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottati i provvedimenti di cui all'art. 2, commi 2, lettere c), d), e), e 3.

  3. Con decreto del dirigente della struttura competente per materia sono adottati i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b), f), g).

    Art. 4

    Registro regionale delle...

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