DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 settembre 2012, n. 191 - Regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2012) IL PRESIDENTE Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 8 dello Statuto ai sensi dei quali la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha competenza legislativa primaria nel settore della pesca ed esercita le relative funzioni amministrative, salvo quelle attribuite agli enti locali da leggi della Repubblica;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione in materia tra l'altro di agricoltura, ai sensi del quale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pesca sono esercitate dall'amministrazione regionale ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 8 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ai sensi del quale tutte le funzioni amministrative ed i compiti in materia di pesca ancora spettanti al Ministero per le politiche agricole sono stati conferiti alle Regioni ad eccezione delle funzioni di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di rappresentanza degli interessi nazionali nelle apposite sedi comunitarie, di cura delle relazioni internazionali, di esecuzione degli obblighi comunitari e di proposta in materia di funzioni governative di coordinamento e di indirizzo;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo e in particolare l'articolo 2, comma 3, ai sensi del quale sono trasferite alla Regione le funzioni amministrative relative alla laguna di Marano-Grado previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni statali in materia;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94;

Vista la circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 20 maggio 2003, n. 200303644 (Applicazione della normativa CE in materia di OO.PP. e Associazioni di OO.PP., articolo 15 del Regolamento CE n. 2792/1999 e articoli 1 e 2, Regolamento CE n.

2318/2001) ai sensi della quale la Regione svolge l'attivita' istruttoria sulle istanze di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura ed esprime il proprio parere vincolante al Ministero competente in materia di pesca e acquacoltura;

Preso atto del quadro normativo complesso e frammentato nel settore ittico a causa della pluralita' di fonti normative internazionali, comunitarie, statali e regionali;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 81/2007 che precisa gli assetti istituzionali del settore ittico: lo Stato coordina e detta i principi generali alla luce degli indirizzi comunitari e le Regioni effettuano attivita' legislativa di attuazione, gestione ed esercizio delle funzioni amministrative in un quadro nazionale di riferimento;

Dato atto che la Corte Costituzionale con la suddetta sentenza ha ribadito che nei rapporti fra lo Stato e le Regioni devono essere previsti meccanismi idonei a dare attuazione al principio di leale collaborazione, specie in un settore, quale e' quello ittico, caratterizzato da eterogeneita' delle competenze;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n.

96;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), introdotto dall'articolo 2, comma 56, lettera b) della legge regionale 18/2011, ai sensi del quale con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e di acquacoltura, riguardanti in particolare:

  1. l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attivita' di pesca svolte dalla flotta di pesca operante in Regione;

  2. l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili;

  3. l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di esercizio dell'attivita' di maricoltura;

  4. l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di esercizio della pesca per scopi scientifici;

  5. le autorizzazioni concernenti l'attivita' di pescaturismo;

  6. gli altri provvedimenti di gestione della pesca.

Visto il testo del regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) predisposto dalla Direzione risorse rurali, agroalimentari e forestali;

Considerato che detto regolamento disciplina le funzioni amministrative che l'Amministrazione regionale esercita attualmente in diretta applicazione delle norme statali e, pertanto, in assenza di adeguata cornice normativa regionale;

Atteso che le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura dei compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone di cui all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono state convocate, in forma unificata, e in relazione allo schema di regolamento odierno hanno espresso nella seduta dell'11 luglio 2012 parere favorevole;

Atteso che, nella medesima seduta dell'11 luglio 2012, le Capitanerie di Porto hanno richiesto di inserire, nel testo del regolamento, una disposizione generale ricognitiva dell'attuale collaborazione tra Amministrazione regionale e le medesime Capitanerie, gia' titolari delle funzioni conferite alla Regione, finalizzata al migliore esercizio delle funzioni in materia di pesca;

Preso atto che sono state accolte le richieste delle Capitanerie e cio' anche in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31/2005, che prevede la possibilita' di promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di Porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2012, n.

1505 con la quale e' stato approvato il 'Regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31/2005 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)'; Ritenuto pertanto di emanare il 'Regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)';

Visto il 'Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali' approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

  1. E' emanato, per le motivazioni di cui in premessa, il 'Regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura) nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento recante criteri e modalita' per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura).

Capo I Disposizioni Generali Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), introdotto dall'articolo 2, comma 56, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e in particolare:

  1. l'adozione dei provvedimenti riguardanti le misure gestionali delle attivita' di pesca svolte dagli operatori del settore ittico operanti in regione;

  2. l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di utilizzo di reti o apparecchi da pesca fissi o mobili;

  3. l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di esercizio dell'attivita' di maricoltura;

  4. l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'attivita' di pescaturismo;

  5. l'adozione dei provvedimenti riguardanti criteri e modalita' di esercizio della pesca per scopi scientifici;

  6. l'adozione di altri provvedimenti di gestione della pesca.

    1. Le funzioni di cui al...

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