Gli ambiti applicativi del dovere di collaborazione dell'amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente

AutoreMarta Basile
Pagine96-149
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CAPITOLO TERZO
GLI AMBITI APPLICATIVI
DEL DOVERE DI COLLABORAZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
NEI CONFRONTI DEL CONTRIBUENTE
1. Il dovere di collaborazione nello statuto dei diritti del contri-
buente
Partendo dal dato normativo, il principio di collaborazione è
contemplato dall’art. 10, comma 1 dello Statuto dei diritti del con-
tribuente che stabilisce: “I rapporti tra contribuente e Amministra-
zione Finanziaria sono improntati al principio della collaborazione
e della buona fede”.
L’articolo in questione, non dice che i rapporti “devono essere
improntati” bensì “sono improntati”. La doverosità, allora, di un
comportamento collaborativo andrà desunta trasversalmente dal-
l’intero contesto ordinamentale.
Per riuscire ad individuare correttamente gli ambiti applicativi
di tale dovere e comprendere se il medesimo si riferisca
all’Amministrazione Finanziaria, al contribuente o ad entrambe le
parti, non si può prescindere dalla considerazione che tale disposi-
zione è contenuta in una legge che porta un nome significativo:
Statuto dei diritti del contribuente”.
È evidente, dunque, che ci si trova in un contesto in cui il legi-
slatore si preoccupa di tutelare il contribuente. La legge in esame,
infatti, stabilendo l’esistenza di alcuni diritti di quest’ultimo fa sor-
gere, inevitabilmente, dei doveri a carico di un soggetto che, ov-
viamente, non può essere il medesimo destinatario del diritto. Tito-
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lare di tali doveri, allora, non può che essere l’Amministrazione Fi-
nanziaria, e cioè “l’altra parte” del rapporto collaborativo.
In prima battuta, ciò fa pensare che non esiste “un dovere” di
collaborazione del contribuente nei confronti dell’Amministrazione
Finanziaria bensì il contrario1.
A conforto di tale embrionale riflessione, non sembra privo di
significato il fatto che, mentre l’art. 10 comma 1 della legge n.
212/2000, prevedendo una forma di tutela collaborativa destinata al
contribuente, menzioni prima quest’ultimo e poi l’Amministrazione
Finanziaria, l’art. 12, al comma 7, invece, prevedendo un obbligo
di collaborazione a carico dell’amministrazione2, menzioni prima
quest’ultima a cui sola il dovere si riferisce, e poi il contribuente. In
questa ottica, il differente ordine scelto dal legislatore potrebbe non
apparire casuale.
L’individuazione della valenza del “dovere” di collaborazione
nell’ambito dei rapporti tra Amministrazione Finanziaria e contri-
buente ha, naturalmente, fondamentali risvolti applicativi.
Premesso che il dovere di comportarsi secondo buona fede e
correttezza nonché con spirito collaborativo riguarda anche il con-
tribuente, il tentativo di individuare un vero e proprio dovere di col-
laborazione in capo allo stesso contribuente sembra, a chi scrive,
non sostenibile, per una serie di motivazioni di ordine giuridico e
sistematico che di seguito si cercherà di esporre.
1 In tal senso M. TRIVELLIN, Il principio di collaborazione e buona fede
nel rapporto tributario, Padova, 2008, p. 326; I. CARACCIOLI, Antieconomici-
tà ed evasione fiscale, in Il fisco, n. 8, 2001, pp. 3142-3143; L. FERLAZZO
NATOLI, Le dichiarazioni del contribu ente in sede di verifica tra confessione
stragiudiziale e libero convincimento del giudice, in Riv. dir. trib., I, 2009, pp.
467 e ss.; G. INGRAO, La valutazione del comportamento delle parti nel proces-
so tributario, Milano, 2008, p. 228.
2 Il comma 7 dell’art 12 dello Statuto dei diritti del contribuente prevede un
obbligo collaborativo da parte dell’amministrazione nei confronti del contribuen-
te in base al quale, in sede di verifiche fiscali, dopo il rilascio della copia del
processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il
contribuente può comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste che
sono valutate dagli uffici impositori; di conseguenza l’avviso di accertamento
non può essere emanato prima della scadenza di detto termine, salvo casi di par-
ticolare e motivata urgenza.
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Prima di tutto occorre partire, come precedentemente accenna-
to, dal “contenitore” del principio di collaborazione e cioè lo Statu-
to dei diritti del contribuente. Lo spirito di questa legge non è, e
non può essere, (considerato, oltretutto, il titolo stesso), quello di
creare “a contrario” dei doveri nei confronti del soggetto che si in-
tende tutelare.
La legge n. 112 del 2000, infatti, è nata per rafforzare le garan-
zie del cittadino a fronte di una situazione sperequata in favore del-
l’Amministrazione Finanziaria, parte del rapporto tributario obiet-
tivamente più forte. Proprio nel tentativo di riportare le parti su un
piano di parità, il legislatore ha imposto il dovere di collaborazione
in capo alla parte che, di tale collaborazione, tutto sommato, po-
trebbe anche farne a meno semplicemente ricorrendo all’uso dei
propri poteri autoritativi.
Sembrerebbe, perciò, un paradosso che una legge che voglia
tutelare un soggetto, lo faccia imponendogli dei doveri.
Se proprio si dovesse ammettere l’esistenza del dovere di col-
laborazione nei confronti del contribuente, ci si dovrebbe sforzare
di inventare un “dovere di autoprotezione”. Si tratterebbe, cioè, di
un dovere imposto (per assurdo) al destinatario dei diritti, affinché
costui si attivi per rafforzare i suoi diritti stessi. Attraverso la pro-
pria doverosa attività collaborativa, si assicurerebbe, cioè, al con-
tribuente una maggiore tutela di se stesso in quanto si consentireb-
be all’Amministrazione di addivenire ad un provvedimento finale
più “giusto” basato su tutti gli elementi aggiuntivi forniti dal con-
tribuente “obbligato a collaborare”. Questa grottesca e forzata ipo-
tesi ricostruttiva ha naturalmente la sola finalità di confermare la
difficoltà di individuare, come doverosa, la collaborazione del con-
tribuente all’attività dell’Amministrazione Finanziaria.
Esaminando la questione da altra angolatura, si perviene alle
medesime conclusioni. Sostenere, infatti, l’esistenza di un dovere
di collaborazione a carico del contribuente, comporterebbe che
quest’ultimo venga considerato, in qualche modo, indispensabile
per un corretto, o quantomeno per un migliore svolgimento delle
pubbliche funzioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Ma l’art. 97 della Costituzione prevede che gli uffici pubblici
siano organizzati, secondo disposizioni di legge, in modo tale da

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