Regolamento recante modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di modalita' e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visti, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi da entrambe le commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita'
-
Il presente decreto stabilisce le modalita' e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Il testo dell'art. 35, comma 7, della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), e' il seguente:
´Art. 35 (Misure di razionalizzazione in materia di
organizzazione scolastica). (Omissis).
-
Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti
portatori di handicap si intendono destinatari delle
attivita' di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano
una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata
o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga
al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap
particolarmente gravi, di cui all'art. 40 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando
comunque le garanzie per gli alunni in situazione di
handicap di cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto
portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie
locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita'
e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della
salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
(Omissis)ª.
- Il testo degli articoli 3, 12 e 13 della legge
5 febbraio 1002, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate), e' il seguente:
´Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica,
psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'
causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo
di svantaggio sociale o di emarginazione.
-
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla
consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
-
Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia
ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo
da rendere necessario un intervento assistenziale
permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione
di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
-
La presente legge si applica anche agli stranieri e
agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile
dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste
dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.ª.
´Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). -
-
Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito
l'inserimento negli asili nido.
-
E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di
scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni
universitarie.
-
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo
sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e
nella socializzazione.
-
L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di
apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle
disabilita' connesse all'handicap.
-
All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano
educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono
congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie
locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante
specializzato della scuola, con la partecipazione
dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato
secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica
istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,
psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti
alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero,
sia le capacita' possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
-
Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle
unita' sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente
scolastico.
-
I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali
dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate
con apposito atto...
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