Regolamento recante modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di modalita' e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali, dell'alunno come soggetto portatore di handicap;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visti, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unita' sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi da entrambe le commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalita'

  1. Il presente decreto stabilisce le modalita' e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensi

    dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

    sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

    decreti del Presidente della Repubblica e sulle

    pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica

    28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

    il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

    atti legislativi qui trascritti.

    - Il testo dell'art. 35, comma 7, della legge

    27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione

    del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

    finanziaria 2003) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

    31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), e' il seguente:

    ´Art. 35 (Misure di razionalizzazione in materia di

    organizzazione scolastica). (Omissis).

  2. Ai fini dell'integrazione scolastica dei soggetti

    portatori di handicap si intendono destinatari delle

    attivita' di sostegno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della

    legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli alunni che presentano

    una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata

    o progressiva. L'attivazione di posti di sostegno in deroga

    al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap

    particolarmente gravi, di cui all'art. 40 della legge

    27 dicembre 1997, n. 449, e' autorizzata dal dirigente

    preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando

    comunque le garanzie per gli alunni in situazione di

    handicap di cui al predetto art. 3 della legge 5 febbraio

    1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come soggetto

    portatore di handicap provvedono le aziende sanitarie

    locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalita'

    e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio

    dei Ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza

    unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo

    28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti

    Commissioni parlamentari, su proposta dei Ministri

    dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e della

    salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

    vigore della presente legge.

    (Omissis)ª.

    - Il testo degli articoli 3, 12 e 13 della legge

    5 febbraio 1002, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,

    l'integrazione sociale e i diritti delle persone

    handicappate), e' il seguente:

    ´Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona

    handicappata colui che presenta una minorazione fisica,

    psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e'

    causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di

    integrazione lavorativa e tale da determinare un processo

    di svantaggio sociale o di emarginazione.

  3. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni

    stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla

    consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva

    individuale residua e alla efficacia delle terapie

    riabilitative.

  4. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia

    ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo

    da rendere necessario un intervento assistenziale

    permanente, continuativo e globale nella sfera individuale

    o in quella di relazione, la situazione assume connotazione

    di gravita'.

    Le situazioni riconosciute di gravita' determinano

    priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi

    pubblici.

  5. La presente legge si applica anche agli stranieri e

    agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile

    dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni

    sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste

    dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.ª.

    ´Art. 12 (Diritto all'educazione e all'istruzione). -

  6. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito

    l'inserimento negli asili nido.

  7. E' garantito il diritto all'educazione e

    all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di

    scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni

    scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni

    universitarie.

  8. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo

    sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata

    nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e

    nella socializzazione.

  9. L'esercizio del diritto all'educazione e

    all'istruzione non puo' essere impedito da difficolta' di

    apprendimento ne' da altre difficolta' derivanti dalle

    disabilita' connesse all'handicap.

  10. All'individuazione dell'alunno come persona

    handicappata ed all'acquisizione della documentazione

    risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo

    dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano

    educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono

    congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della

    persona handicappata, gli operatori delle unita' sanitarie

    locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante

    specializzato della scuola, con la partecipazione

    dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato

    secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica

    istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche,

    psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in

    rilievo sia le difficolta' di apprendimento conseguenti

    alla situazione di handicap e le possibilita' di recupero,

    sia le capacita' possedute che devono essere sostenute,

    sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel

    rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

  11. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale

    iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle

    unita' sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,

    verifiche per controllare gli effetti dei diversi

    interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente

    scolastico.

  12. I compiti attribuiti alle unita' sanitarie locali

    dai commi 5 e 6 sono svolti secondo le modalita' indicate

    con apposito atto...

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