Le altre procedure concorsuali

AutoreA. Moretti
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LE ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
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Concordato preventivo ed accordi
di ristrutturazione
a) Ammissione alla procedura di concordato preventivo
Il concordato preventivo si conf‌igura come uno strumento volto a
realizzare, mediante un accordo concluso con la maggioranza dei
creditori chirografari e con ef‌fetti vincolanti per tutta la massa credi-
toria, la rimozione di un dissesto, causa dello stato di crisi, che col-
pisce l’imprenditore commerciale, al f‌ine di restituire a quest’ultimo
un’azienda che nel suo complesso si dimostri in grado di riprendere
la propria attività.
Tuttavia, le f‌inalità perseguite da tale procedura rif‌lettono sia un in-
teresse meramente privatistico, particolare del debitore incolpevo-
le che si vede sottratto alle gravi conseguenze di natura personale,
patrimoniale e penale derivanti da un suo assoggettamento a falli-
mento, sia un interesse dei creditori realizzato mediante un soddi-
sfacimento percentuale del proprio credito, nel rispetto del principio
della par condicio creditorum, sia, inf‌ine, un interesse pubblico in
quanto volto ad evitare la rovina dell’azienda, fonte produttiva della
ricchezza nazionale.
L’art. 160 L. fall., che concerne i presupposti per l’ammissione della
procedura, è stato completamente riscritto dall’art. 2, comma 1, del
d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80, inte-
grato da un intervento legislativo d’urgenza (art. 36, d.l. n. 273/2005
convertito in L. n. 51/2006) e riformulato, in alcune parti fondamentali
dal legislatore di riforma del 2007 (a decorrere dal 1º gennaio 2008).
La novità di maggior rilievo apparsa nel 2005 consiste in una modif‌i-
ca radicale del presupposto soggettivo ed oggettivo per l’ammissione
al concordato preventivo.
Sotto il primo prof‌ilo, l’iniziativa è attribuita esclusivamente all’im-
prenditore il quale, in presenza di uno stato di crisi, valuta la pos-
sibilità di concludere un accordo con i creditori al f‌ine di evitare il
protrarsi di una situazione di crisi che potrebbe trasformarsi in una
grave insolvenza, presupposto della massima procedura concorsuale
che è il fallimento.
Finalità
Presuppost o
soggettivo
Parte V | La crisi dell’impresa
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L’unico requisito soggettivo richiesto è la qualità di imprenditore com-
merciale, sia individuale che collettivo, soggetto al fallimento. È stata,
poi, eliminata la necessaria iscrizione nel registro delle imprese da
almeno un biennio o comunque dall’inizio dell’attività perché ritenuta
discriminante per le società irregolari o per quelle di fatto. Vengono
meno, inoltre, i requisiti di meritevolezza precedentemente individuati
dalla norma, come la regolare tenuta della contabilità, la mancata am-
missione ad una procedura concorsuale nel quinquennio precedente
o la mancata condanna per bancarotta, delitti contro il patrimonio, la
fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio: la pro-
cedura diventa uno strumento volto esclusivamente a superare la crisi
dell’impresa e a recuperare l’imprenditore come soggetto economico.
Dal punto di vista dei requisiti oggettivi, è stato sostituito l’elemento
dello stato di insolvenza con la più ampia categoria della crisi azien-
dale. Tuttavia, il legislatore del 2005 non ha dato una def‌inizione
precisa della nozione di “stato di crisi”, ingenerando, f‌in dalle prime
applicazioni della norma, molteplici interpretazioni e conseguenti
problemi applicativi. A dirimere qualsiasi contrasto interpretativo,
è intervenuto d’urgenza il legislatore con l’art. 36, d.l. n. 273/2005,
fornendo un’interpretazione autentica della norma, aggiungendo l’ul-
timo comma che equipara espressamente lo stato di crisi e lo stato
di insolvenza.
Per quanto attiene al contenuto del piano di concordato, esso può
prevedere:
- la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti median-
te i modi tradizionali di estinzione delle obbligazioni (pagamento in
denaro), nonché attraverso forme alternative (c.d. datio in solutum),
quali la cessione dei beni, l’accollo, l’attribuzione di azioni, quote,
obbligazioni convertibili e non, di altri strumenti f‌inanziari e di titoli
di debito ai creditori;
- l’attribuzione dell’attività di impresa ad un assuntore, che può es-
sere anche un creditore o una società da questi partecipata o all’uopo
costituita dai creditori;
- la suddivisione in classi dei creditori;
- il trattamento dif‌ferenziato delle diverse classi dei creditori.
Con riguardo alla possibilità di dividere i creditori in classi, questa
è riconosciuta allo scopo di semplif‌icare le trattative tra il debitore
e i creditori in vista di una preventiva adesione al piano e alla for-
mazione delle maggioranze in sede di votazione. Resta fermo, co-
munque, il principio della par condicio creditorum all’interno delle
classi, non potendosi applicare completamente al momento della
Requisiti
oggettivi
Contenuto
del piano

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