Le altre fonti del diritto amministrativo

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine41-56
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LE ALTRE FONTI DEL DIRITTO
AMMINISTRATIVO
1
I regolamenti
Nella gerarchia delle fonti del diritto, i regolamenti si collocano tra
le cd. fonti secondarie, in posizione subordinata rispetto alla Costitu-
zione, alle leggi (statali e regionali), agli atti comunitari ed ai principi
generali dell’ordinamento. La caratteristica comune delle fonti se-
condarie è la loro attitudine innovativa rispetto al sistema giuridico
generale, ossia la capacità di produrre norme giuridiche modif‌icando
in maniera tendenzialmente stabile l’ordinamento preesistente.
I regolamenti sono comunemente qualif‌icati come atti formalmente
amministrativi ma sostanzialmente normativi. Sotto l’aspetto forma-
le, essi: non possono contrastare con le norme di rango superiore;
non possono intervenire in materie sottoposte a riserva assoluta di
legge; non hanno ef‌f‌icacia retroattiva; sono soggetti ai rimedi giuri-
sdizionali degli atti amministrativi. Sotto l’aspetto sostanziale, essi:
sono soggetti a pubblicazione; sono sovraordinati agli atti ammini-
strativi non normativi; sono interpretati in via sistematica con le altre
fonti del diritto; non devono essere obbligatoriamente motivati.
Si discuteva, in passato, circa l’esistenza di una disposizione o di un
principio che attribuisse potestà regolamentare generale agli organi
amministrativi, e in particolare ci si chiedeva se tale potestà fosse
prevista dalla Costituzione ovvero occorresse una legittimazione ad
hoc di volta in volta per ef‌fetto di una norma primaria.
Si era approdati alla conclusion e che non appa riva esistere, a livello costituzionale, una
disposizione idonea a porsi , in modo incontrovertibile, come istitutiva di tale fonte del
diritto: di conseguenza, in base al principio di legalità, in mancanza di una norma specif‌ica
attributiva del potere di emanare atti di normaz ione secondaria in una certa materia,
l’eventuale regolamento adottato doveva considerarsi illegittimo per incompet enza o
addirittura nullo per carenza di potere.
La riforma del Titolo V della Costituzione ha attribuito alle auto-
nomie locali (Comuni, Province e Città metropolitane) una potestà
regolamentare generale “in ordine alla disciplina dell’organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite” (art. 117, 6° comma,
Nozione
Atti al
contempo
ammini-
strativi e
normativi
Parte I | Il diritto amministrativo
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Cost.), mentre alle Regioni è stata riconosciuta potestà regolamenta-
re in tutte le materie, salvo in quelle riservate alla competenza legi-
slativa esclusiva dello Stato, per le quali è tuttavia ammessa la dele-
ga all’autorità regionale.
L’art. 17 della L. n. 400/1988 contiene una classif‌icazione delle di-
verse tipologie di regolamenti:
- regolamenti di esecuzione, i quali pongono norme di dettaglio dirette
a specif‌icare ed a puntualizzare le disposizioni introdotte dalle fonti
di grado superiore;
- regolamenti di attuazione, diretti a completare ed integrare i princi-
pi delineati da disposizioni legislative;
- regolamenti di organizzazione, diretti a disciplinare l’organizzazio-
ne ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche;
- regolamenti delegati, i quali danno luogo al meccanismo della dele-
gif‌icazione, che si verif‌ica quando una legge (cd. legge delega) au-
torizza la disciplina di una materia per mezzo di regolamenti, dispo-
nendo l’abrogazione delle disposizioni legislative vigenti nel settore
condizionatamente all’entrata in vigore delle norme regolamentari.
Con l’emanazione di queste ultime cessa l’operatività delle norme di
rango legislativo;
- regolamenti indipendenti, i quali intervengono in materie in cui
manca la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, salvo
che si tratti di materie comunque riservate alla legge.
I regolamenti indipendenti hanno suscitato dubbi di legittimità costituzionale per la viola-
zione del principio di legalità, anche se ora la questione appare superata per le Regioni e
per le autonomie locali, come si è visto, grazie alla riforma del Titolo V della Costituzione.
2
La tutela contro i regolamenti illegittimi
Gli atti regolamentari contenenti statuizioni precise e puntuali, ido-
nee a ledere con i caratteri di concretezza ed attualità l’interesse di
uno o più soggetti determinati (si parla di regolamenti contenenti
volizioni-azioni) sono ritenuti impugnabili immediatamente.
Si pensi alle prescrizioni urbanistico-edilizie di un Piano Regolatore che impongono vincoli
di inedif‌icabilità su terreni determinati: esse sono immediatamente pregiudizievoli e dun-
que autonomamente impugnabili nel breve termine decadenziale.
Tipologie di
regolamenti

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