Le altre amministrazioni autonome

AutoreG. Morri - F. Pontrandolfi - S. Tenca
Pagine153-161
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LE ALTRE AMMINISTRAZIONI
AUTONOME
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Le autorità amministrative indipendenti
Un fenomeno organizzativo recente è rappresentato dall’istituzione
delle cosiddette amministrazioni indipendenti (cd. Autority), se-
condo uno schema già noto nel modello organizzativo dello Stato,
ancorché limitato al solo Consiglio di Stato e alla Corte dei conti per
le funzioni consultive ed ausiliarie ad essi attribuite.
La logica di fondo consiste nel sottrarre alla gestione ministeria-
le (sia diretta che indiretta attraverso enti strumentali) determinati
settori di amministrazione, ed attribuirli alla gestione di organismi
indipendenti da qualsiasi interferenza e collegamento con l’apparato
ministeriale. Si tratta di settori particolarmente importanti e delicati
per la vita economica e sociale del paese, necessitanti di una rego-
lamentazione estremamente imparziale e attuativa dei valori costitu-
zionali e comunitari.
Questa indipendenza si caratterizza attraverso l’autonomia organiz-
zativa, f‌inanziaria e contabile,nonché per l’assenza di controlli da
parte del potere esecutivo.
Rispetto alle agenzie (vedi Cap. 10, par. 6), questi organismi godono
di indipendenza non solo gestionale, ma anche funzionale, ricondu-
cendo la loro attività ad interessi che trascendono lo Stato-apparato
che si identif‌ica nell’organizzazione ministeriale. Non sono soggetti,
infatti, al potere di indirizzo e controllo di alcun Ministero.
I provvedimenti delle Autority costituiscono atti amministrativi a
tutti gli ef‌fetti e sono impugnabili davanti al giudice amministrativo
secondo il rito abbreviato di cui all’art. 119 del D.Lgs n. 104/2010
(vedi Cap. 41, par. 2). Si discute se contro gli stessi sia possibile il
ricorso straordinario al presidente della Repubblica (vedi Cap. 36,
par. 4). Al riguardo la soluzione positiva è stata adottata dal Consi-
glio di Stato (Ad. Gen. parere 25-5-1998, n. 988/97).
La legge istitutiva di ciascuna Autority determina le garanzie di in-
dipendenza e di imparzialità, dettando i criteri di nomina dei titolari
degli organi (a volte di competenza di organi costituzionali diversi
dal governo, come i Presidenti delle Camere), i requisiti da possede-
Natura e
funzioni
Caratter i
dell’indi-
pendenza
Natura
degli atti e
strumenti
di tutela

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