Forme alternative di notificazione: la notifica mediante strumenti informatici

AutoreGianluigi Ciacci, Pasquale Vari
Pagine155-190

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@Introduzione

Nell'ambito dell'informatica giuridica in senso stretto, che studia l'appli-cabilità dell'infomiatica al diritto, l'attenzione degli studiosi si è concentrata soprattutto sulla posslbilita di redigere automaticamente il documento giu- ridico (ed in particolar modo sulla possibilita di sostituire l'elaboratore elettronico al giudice nell'emanazione dei provvedimenti giurisdizionaii) e sulla automazione degli uffici più direttamente interessati all5amministra-Eione della giustizia (uffici giudiziari, legal! e notarili).

U risultato di tali studi e stato, nel primo caso, la preparazione di alcuni prodotti specifici che potessero fornire un qualche ausilo nell'esercizio dll'attivita giurisdizionale (si pensi, ad esempio, ai sistemi espeiti creati per calcolare la nvalutazione e gli interessi dei credit! monetari); ma, per quanto riguarda la possibiiitl effettiva di sostituire completamente la macchina al giudice, si e dovuto riconoscere f impossibility pratica di algoritmizzare il processo decisionale del magistrato? e quindi di procedere in tale so-stituzione.

Nel secondo caso - l'automazione degli uffici interessati all'amministra-zione della giustizia - la repentina diffusione dell'informatica ad ogni cam-po dello scibile umano ha portato la maggior parte degli studi legal! e notariliy in maniera diversamente capilare, a dotarsi di elaboratori eiettro-nici e di programmi che gestiscano l'attivita dell'operatore del diritto. Ne sono rimasti "immuini" da tale processo di automazione gli uffici giudiziari dei piincipali pakzzi di giustizia del nostro Paese, che sono ormai in genere docati di raoli informatici e banche dati di vaiio genere,

Nell'ambito degli studi sull'informatica giuridica in senso stretto, secondo le due diretxrici di cui si e parlato, il presente scritto cerchera di ipotiz- Page 156 zaire la possibilita concreta di applicare le tecnologie informatiche ad un particokre momenta del processo, Finstaurazione ed il mantenimento del contraddittorio, e, più in generale, alle comunicazioiii fra le parti e fra le parti ed il giudice: nella specie, a quel particokre atto processuale tipico che e la notificazione1. Questo anche per cercare di owiare al cronico stato di disservizio in cui versano gli uffici notifiche in troppe sedi giudiziarie, che ancora utilizzano strumenti vetusti ed assoJutamente superati2.

Per riuscire in tale scopo si deve procedere nel'analisi dei principali mezzi tecnici che potrebbero gia da oggi essere utdlizzati per effettuare le operazioni di notificazione di atti processuali in maniera efficace e veioce; una volta individuati tali mezzi tecnici, si dovra poi procedere all' esame degli strumenti normativi, gia esistenti o auspicabili, che potrebbero rende-re possibile il lore efficace utilizzo nei processo.

L'analisi si svolge attraverso un piimo capitolo in cui si espone l'istituto deia notificazione e dele modalita alternative di notifica gia disciplinate nei nostro ordmamento; un secondo capitolo esamina i principal mezzi che Finformatica rende disponibil per effettuare comumcazioni fra soggetti distant! in maniera rapida ed efficace; nei terzo capitolo si prospetta Futilizza-bilita pratica degl strumenti informatici ai fini dela notificazione di atti, si esaminano quindi difficolta e problemi che tale utilizzo potrebbe far sorge-re e si suggeriscono, infine, gli ambiti di un eventuale intervento normativo.

@1. LA DISCIPLINE DELLA NOTIFICAZIONE NEL PROCESSO CIVILE, IN QUELLO PENALE ED IN QUELLO AMMINISTRATIVO

@@1.1. La notificazione

Generalmente la notificazione e definita come l'atto (o, meglio, il pro-cedimento) mediante il quale si porta un altro atto a conoscenza di un determinato soggetto (e tale determinatezza e il carattere fondamentaie che distingue la notificazione dale altre forme di puòblicita legale, quaii ad esempio le iscrizioni nei registri deilo stato civile, la trtscrizione nei registri immobilari, ecc.).

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Secondo la definizione adottata sembrerebbe che, in tanto il procedi- mento di notifica si perfezioni, in quanto l'atto notificando pervenga t conoscenza del suo destinatario,

Peraltro, esaminando la normativa e la' giurisprudenza sul tema, tanto civilistica quanto penalistica, si può rilevare come la realizzazione del stid-detto scopo sia in realta del tutto Iralevante ai fini del perfezionamento e della validita del procedimento di notificazione.

E evidente infatti che, se fosse necessaria f effettiva conoscenza dell'attc notificando, non risulterebbe difficile per un imputato o per un debitore citato in giudizio sottrarsi alle conseguenze di un procedimento semplice-mente rifiutando l'atto notificando o non facendosi trovare presso la propria abitazione. Pertanto l'ordinamento3 indica come necessaria e sufficien-te, ai fini della validita della notificazione di un atto, il fatto ccdi dirigere foggetto da notificare verso il destinatario e di metterglielo a disposizione, in modo da provocare la sua presa di conoscenza"4

Il procedimento di notificazione si esaurisce, quindi, nel momento in cui l'atto entra nella disponibiitl del destinatario e l'effettiva conoscenza del suo contenutof rientrando in genere nella sfera volitiva del soggetto, resta estranea alia struttura della notifica stessa.5. Infatti, lo stesso destinatario può eccepire la nullita della notificazione solo per motivi attinenti il procedimento , in caso di violazione delle disposizioni che lo disciplinano6, Page 158 ma mai se non abbia avuto conoscenza dell'atto (anche nei caso in cui fornisca la prova delia mancata conoscenza)7.

Assume quindi un ruolo centrale il procedimento notificativo, che deve essere, in base a quanto detto, idoneo a realizzare quella possibilita di conoscenza deif atto da parte del destinatario che e lo scopo della notificazione. Perche tale scopo venga realizzato non e sufficiente che si ponga in' essere un procedimento che astrattamente sembri adeguato a portare l'atto nella sfera di disponibilita del destlnatano, ma e necessario valutare se detto procedimento sia concretamente idoneo a raggiungere tale risultato.

Per specificare meglio questo concetto occorre tilevare che il procedimento notificativo puo distinguersi a seconda che venga o meno previsto e disciplinato dal legislatore, in particolare nei codici di procedura.

Nel caso in cui manchi una puntuale disciplina legislativa di una deter-minata modalita di notificazione8, si dovra procedere ad un accurate esame circa Peffettiva idoneita di cui si e parlato, sia in astratto (quale capacita generica di quel determinato sistema a raggiungere il risultato richiesto daia legge), sia nel caso specifico.

Ma anche nell' ipotesi delle fattispecie di notificazione previste e discipli-nate dagli stessi codici di procedura il giudice non potra esimersi da una valutazione di efficacia del procedimento utilizzato, seppur limitato alia fattispecie concreta in esame.

L'ordinamento, infatti, con la tipizzazione di una serie di procedimenti notificativi, non fa sorgere nella materia upa sorta di presunzione assoluta di conoscenztj realizzata ogni qual volta venga posto in essere uno di tali procedimenti, ma valuta, sia pure a priori9 ognuno di questi astrattamente idoneo a realizzare quella possibilita di conoscenza richiesta; sistema che Page 159 non esclude quindi la necessita di svolgere successlvamente anche un ri-scontro in concrete, doe nella singoia fattispecie portata alTesame del giu-dice, di tale idoneita.

@@1.2. Forme di notificazione diverse da quelle previste dalla legge

L'ordinamento consente solo poche forme di notlficazlone alteraative a quelle tipizzate nei codlci di procedura,

Nel processo civile, infatti, a parte l'art. 149 (notificazione a mezzo del servizio postale) e l'art. 150 c.p.c. (notificazione per puòbiici proclami) che, pur essendo forme particolari, rientrano sempre nela previsione del codice, l'unica norma veramente rilevante e quella di cui all'art. 151 c.p.c. (forme di notificazione ordinate dal giudice), che peraltro trova una applicazione giurisprudenziale rarissima,

Nel processo penale, invece, il huoto codice di rito ha introdotto rile-vanti novita. In primo luogo ha ribadito con l'art. 1493 confermando quan-to gia preTisto nel vecchio codice dall'art, 167 bis, la possibilita di provve-dere alia notificazione di atti a persone diverse dall'imputato mediante comunicazione telefonica, confermata da telegramma. Ma soprattutto ha legittimato, mediante la previsione dell'art. 150 cp.p., che può considerarsi una 9

Nel procedere all'esame delle forme di notificazione diverse da quelle previste dalla legge non bisogna trascurare poi le fattispecie oggetto di una recentissima produzione normativa5 a livello di progetto o gia assimilata nel diritto positivO, volte a rendere più efficienti le attivita coimesse al processo.

@@@1.2.1. Le forme particolari di notificaziowe nel processo civile: Van. 151 cp.c

Nel processo civile il procedimento di notificazione5 di nornias ha iuogo secondo quanto disposto dagli artt. 137-148- c.p.c. e cioe, in sostanza, ha inizio con la consegna - ad opera della parte, del puòblco ministero o del cancelliere - dell'originale dell'atto notificando all'ufficiale giudiziario; que-sti provvede poi a consegnarne una copitj se possible, neiie mani proprie Page 160 del destinatario, altementi in quelle di uno del soggetti Indicati dall'art. 139 c.p.c.

Soggetto essenziale dl detto procedimento e pertanto l'ufficiale giudlzia-rio. La raglone e evidente: quanto da esso aftfetroato nella relata di notifies, avendo questa valore di atto puòblco, fa piena prova fino a querela di falso. Il destinataiio, quindi, qutlora f ufficiale giudizfario affermi di avergli consegnato Patto, non può liberamente provare il contrario, ma deve prima procedere alia querela di falso.

Analogamente, nelle ipotesi dele forme particolari di notificazione, ese-guite cioe con modalita diverse da quelle normal (disciplinate negli ultimi tre articoli del capo...

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