DELIBERAZIONE 9 maggio 2003 - Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005. (Articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, legge finanziaria 2003). (Deliberazione n. 16/2003)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge n.

64/1986, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che ha istituito un fondo cui far affluire le disponibilita' di bilancio recate dalle predette leggi; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nel Mezzogiorno; Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85; il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341; il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n.

641; il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, come da ultimo modificata in forza dell'art. 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvedimenti tutti intesi a finanziare, in conformita' a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 119 della Costituzione, la realizzazione di iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, nonche' a rimuovere gli squilibri economici e sociali; Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, oltre ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n.

208/1998 per la prosecuzione dei suddetti interventi, hanno disposto in materia di autoimprenditorialita' e autoimpiego, credito di imposta per investimenti e credito di imposta per l'incremento dell'occupazione; Visto l'art. 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni per interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate e, in particolare, il comma 1 che ha apportato modifiche all'art. 8 della legge n. 388/2000, istitutivo del credito d'imposta per gli investimenti, individuandone le fonti di copertura; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) e in particolare

  1. gli articoli 60 e 61 con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208) nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese e viene stabilita la possibilita' che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio; e, in dettaglio, si

    1. istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per le aree sottoutilizzate al quale confluiscono le risorse disponibili, autorizzate dalle disposizioni legislative con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui sopra, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005, complessivamente pari, nel triennio 2003-2005, a 8.050 milioni di euro, comprensivi degli oneri connessi all'attivazione dei mutui agevolati di cui all'art. 83 della citata legge finanziaria 2003, pari a 10 milioni di euro per il 2003, 20 milioni di euro per il 2004 e 45 milioni di euro per il 2005; 2. dispone che il predetto fondo sia utilizzato per

    gli investimenti pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall'art. 73 della legge n. 448/2001, per il finanziamento delle intese istituzionali di programma e di programmi nazionali; i seguenti incentivi

    autoimprenditorialita' e autoimpiego (legge n. 488/1999, art.

    27, comma 11); credito d'imposta per gli investimenti (legge n. 388/2000, art.

    8, come integrato dall'art. 10 del decreto-legge n. 138/2002); credito d'imposta per l'occupazione nel Mezzogiorno (legge n.

    388/2000, art. 7); investimenti in campagne pubblicitarie localizzate (legge n.

    289/2002, art. 61, comma 13); contratti di filiera agroalimentare (legge n. 289/2002, art.

    66); nonche' per

    il completamento delle iniziative di investimento pubblico avviate in vigenza dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ora di competenza dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'universita' e della sostituisci e delle politiche agricole e forestali (legge n. 64/1986); 3. istituisce, presso il Ministero delle attivita' produttive, apposito fondo per le aree sottoutilizzate per la realizzazione degli interventi di agevolazione alle attivita' produttive di cui all'art.

    1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonche' agli strumenti di programmazione negoziata (contratti d'area, contratti di programma e patti territoriali in fase di regionalizzazione), nel quale confluiscono le risorse disponibili, autorizzate dalle disposizioni legislative con finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui sopra, nonche' la dotazione aggiuntiva riportata nella tabella D allegata alla legge n. 289/2002, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2003, a 100 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 750 milioni di euro per l'anno 2005, per un totale complessivo, nel triennio 2003-2005, di 950 milioni di euro; 4. dispone che il predetto fondo sia utilizzato per

    incentivi alle imprese per «bandi 488» (decreto-legge n. 415/1992 convertito nella legge n. 488/1992); contratti di programma (legge n. 662/1996, art. 2, comma 203, lettera e); patti territoriali (legge n. 662/1996, art. 2, comma 203, lettera d); contratti d'area (legge n. 662/1 996, art. 2, comma 203, lettera f); 5. prevede che la diversa allocazione fra i due fondi sia limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate; 6. dispone che questo Comitato effettui un monitoraggio delle diverse forme di intervento, per ciascuna delle quali i soggetti gestori comunicano i dati sugli interventi effettuati includendo quelli sulla loro localizzazione; b) l'art. 62 che - aggiornando la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prolungandone la validita' temporale fino al 2006 - assegna, per ciascuno dei quattro ulteriori esercizi, risorse pari a 1.000 milioni di euro per le aree del Mezzogiorno e a 30 milioni di euro per le restanti aree sottoutilizzate del centro-nord, provvede, nel contempo, per la...

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