CONCORSO (scad. 21 febbraio 2011) - Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantasei allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centotredici dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.

IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2004, n. 118, regolamento recante modalita' di individuazione delle posizioni professionali di dipendenti privati, equivalenti a quelle di dipendenti pubblici, per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, recante regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295, regolamento recante modalita' di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del Ministro per la funzione pubblica 5 maggio 2004, recante equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007 recante la determinazione delle classi di laurea magistrale;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2005 e 1° agosto 2007, con i quali sono stati approvati gli elenchi dei titoli post-universitari riconosciuti idonei per l'ammissione al concorso per la frequenza del corso-concorso e delle istituzioni formative pubbliche o private abilitate a rilasciarli;

Vista la circolare del Ministro per la funzione pubblica dell'8 novembre 2005, n. 4/05, recante indicazioni in materia di titoli di studio utili ai fini dell'accesso alle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a);

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, ed in particolare l'art. 20 concernente prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Vista la circolare del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica concernente l'applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 12/2010, riguardante procedure concorsuali ed informatizzazione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, recante riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2010, con il quale la Scuola superiore della pubblica amministrazione e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centotredici dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004 sopra indicato, sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del trenta per cento, per un totale di centoquarantasette allievi;

Considerato che una vincitrice del concorso di ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale bandito con decreto direttoriale 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale 'Concorsi' n. 100 del 20 dicembre 2005, impossibilitata alla frequenza, e' ammessa al corso-concorso di cui al presente bando per effetto del diritto acquisito ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

Ritenuto, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte, che il numero degli allievi da selezionare con la presente procedura concorsuale deve essere fissato in centoquarantasei unita';

Ritenuto opportuno specificare che ai sensi della vigente normativa:

- la laurea (L) e' il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di tre anni, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.

509, e successive modificazioni;

- la laurea specialistica (LS) e' il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni; la laurea specialistica (LS) e' ora denominata laurea magistrale (LM);

- la laurea magistrale (LM), che ha sostituito la laurea specialistica (LS), e' il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

- la laurea magistrale (LM) e', altresi', il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di cinque o sei anni, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

- il diploma di laurea (DL) e' il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

- il diploma di specializzazione (DS) e' il titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.

509, e successive modificazioni, oppure previsto dagli ordinamenti didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999;

- il dottorato di ricerca (DR) e' il titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.

509, e successive modificazioni, oppure previsto dagli ordinamenti didattici previgenti allo stesso decreto n. 509/1999;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di centoquarantasei allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, da svolgersi presso le sedi stabilite dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, di seguito denominata SSPA, per il reclutamento di centotredici dirigenti nelle seguenti amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e nei seguenti enti pubblici non economici:

Presidenza del Consiglio dei Ministri otto posti;

Ministero dell'interno sei posti;

Ministero dell'economia e delle finanze cinque posti;

Ministero del lavoro e delle politiche sociali cinque posti;

Ministero della salute due posti;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti due posti;

Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dieci posti;

Ministero della giustizia (Dipartimento giustizia minorile) un posto;

Ministero della giustizia...

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