Le allegazioni probatorie nell'ambito del risarcimento del danno ad un veicolo

AutoreGiorgio Gallone
Pagine987-994
987
Arch. giur. circ. ass. e resp. 12/2018
Dottrina
LE ALLEGAZIONI PROBATORIE
NELL’AMBITO
DEL RISARCIMENTO
DEL DANNO AD UN VEICOLO (*)
di Giorgio Gallone
SOMMARIO
1. Il valore dei preventivi relativi alle riparazioni di un vei-
colo depositati in un giudizio risarcitorio. 2. La risarcibilità
dell’IVA nell’ipotesi in cui la riparazione di un veicolo non
sia stata ancora eseguita. 3. Il valore del quantum indicato
nelle fatture o nelle ricevute f‌iscali rilasciate dalle off‌icine
di autoriparazione in un giudizio risarcitorio. 4. Il danno da
svalutazione commerciale riportato ad un veicolo a seguito di
in un sinistro stradale.
1. Il valore dei preventivi relativi alle riparazioni di un
veicolo depositati in un giudizio risarcitorio
Il risarcimento del danno ad un veicolo non è dovuto
solo nelle ipotesi in cui il proprietario dello stesso abbia
effettivamente già sostenuto le spese per ripararlo: la
mancata prova di spese in precedenza affrontate non può,
infatti, comportare il rigetto della domanda risarcitoria.
Ai f‌ini della valutazione e della liquidazione dei dan-
ni la parte danneggiata non ha l’obbligo di anticipare le
somme per effettuare le riparazioni necessarie al f‌ine di
poter esibire le relative fatture di spesa, ed a sostegno
della domanda ben può limitarsi a depositare i preventivi
di spesa elaborati dal carrozziere contattato dalla stessa
ante causam per eseguire il ripristino del mezzo (1).
Già nel lontano 1954 la Cassazione affermò come il
Giudice possa utilizzare detti preventivi, nel suo pruden-
te apprezzamento, come elementi di prova al f‌ine della
formazione del proprio convincimento (2).
La quasi totalità delle sentenze della S.C. ritiene che
ai f‌ini della valutazione e liquidazione dei danni i preven-
tivi di spesa, con l’indicazione specif‌ica delle singole voci
dei prezzi e dei valori delle merci relative agli interventi
da realizzare, ben possono essere utilizzati dal Giudice
di merito come elemento di prova per la formazione del
suo convincimento (3). Premesso che la valutazione della
congruenza probatoria resta sempre aff‌idata al Giudice di
merito, il preventivo di spesa può essere considerato alla
stregua di una stima di parte delle spese occorrenti per la
riparazione del veicolo, e può essere impiegato quale ele-
mento indicativo ai f‌ini della liquidazione del danno per
equivalente (4). E ciò tanto più nel caso in cui nessuna
delle parti abbia richiesto in giudizio di espletare una CTU
estimativa, ed il Giudice di merito abbia ritenuto super-
f‌luo conferire l’incarico ad un ausiliario, considerando suf-
f‌icienti gli elementi di valutazione del danno patrimoniale
offerti dalla documentazione prodotta in giudizio (5).
Sul presupposto che il costo effettivo delle riparazioni
potrebbe essere inferiore a quello preventivato, il Giudice
del merito, con prudente apprezzamento equitativo, può an-
che procedere ad una riduzione della misura ritenuta con-
grua (6), e può, nella sua decisione, discostarsi dalla som-
ma preventivata qualora, tanto per fare un esempio, ritenga
che la stessa attenga a lavori eseguiti ma non necessari (7).
Nel caso in cui sia provata l’esistenza del danno attra-
verso il deposito di un preventivo il Giudice può far ricorso
alla valutazione equitativa del danno: questa, ad avviso
della Cassazione, è consentita non solo quando è impossi-
bile stimare con precisione l’entità dello stesso, ma anche
quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la
precisa determinazione di esso sia diff‌icoltosa, e nell’ope-
rare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire
una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della
corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e
l’ammontare del danno liquidato, essendo suff‌iciente che
il suo accertamento sia scaturito da un esame della situa-
zione processuale globalmente considerata (8).
Talvolta la Cassazione ha, però, ritenuto, a fronte delle
contestazioni dei convenuti, che il preventivo di spesa
possa essere utilmente valutato, ai f‌ini della prova della
tipologia dei danni materiali e del quantum delle voci del
costo delle riparazioni, solo ove confermato dalla dichia-
razione testimoniale del suo autore, e ciò nelle singole
voci relative alle riparazioni dei danni al veicolo in esso
indicate (9). Essendo uno scritto proveniente da un terzo
al di fuori delle rigorose regole di acquisizione del mate-
riale probatorio nel processo, in caso di contestazione il
preventivo non sarebbe idoneo a dare la prova del quan-
tum debeatur qualora non fosse confermato dal suo autore
(art. 2702 c.c.) (10). Seguendo tale pensiero il preventivo
di spesa non consisterebbe in un elemento di prova, ben-
sì costituirebbe un mero indizio proveniente da un terzo,
e, come tale, utilizzabile solo ove l’autore sia chiamato a
deporre (11). La sua inidoneità a favore di chi produce
il documento a far prova del fatto materiale presupposto,

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