DECRETO 9 agosto 2011 - Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l''esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell''articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d''ufficio dei manufatti gia'' riconosciuti ma n...

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante l'«Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici»;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272, recante il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, concernente le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 del decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272;

Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del TULPS;

Rilevata la necessita' di classificare i prodotti riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti, ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1973, in una delle categorie previste dall'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visti i capitoli IV e VI dell'allegato B al regolamento per l'esecuzione del TULPS;

Visto l'allegato C al regolamento per l'esecuzione del TULPS;

Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che consente al Ministro dell'interno di apportare variazioni o aggiunte agli allegati al regolamento stesso;

Rilevata la necessita' di dover individuare specifiche disposizioni tecniche per l'impianto e la sicurezza di depositi destinati allo stoccaggio dei manufatti classificabili nella categoria V, gruppi D ed E;

Ritenuta l'urgenza, al fine di assicurare la sicurezza dei depositi dei prodotti esplodenti e degli esercizi di minuta vendita, di modificare alcune disposizioni riportate nell'allegato B al citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche' di recepire i piu' recenti orientamenti della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e' necessario impartire disposizioni transitorie sulla sicurezza dei siti di stoccaggio di esplodenti;

Acquisiti in merito i pareri del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 200, espresso con nota del 10 giugno 2011, nonche' della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta dell'11 maggio 2011, come previsto dall'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58;

Ritenuta l'esigenza di apportare delle modifiche al capitolo I dell'allegato C;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;

Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante «Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa legge;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno»;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994»;

Ritenuto che occorre dare attuazione all'art. 18, comma 2, del citato decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58;

Sentito il parere della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nella seduta dell'11 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto provvede all'individuazione delle corrispondenze fra le categorie di classificazione degli articoli pirotecnici di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, con quelle di cui all'art. 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonche' alla classificazione in una delle categorie dell'allegato A al citato regolamento di esecuzione del TULPS dei prodotti gia' riconosciuti, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

  2. Il presente decreto provvede, altresi', ad aggiornare gli allegati A, B e C del regolamento di cui al comma precedente.

    Art. 2

    Equiparazione tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010 e le categorie previste dall'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

  3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, in calce all'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, e' aggiunto l'allegato 1 al presente decreto, concernente le corrispondenze tra le categorie previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 58/2010 e le categorie di classificazione degli artifici pirotecnici previste dall'art. 82 del regio decreto n. 635/1940 e successive modificazioni.

    Art. 3

    Classificazione dei manufatti non classificati tra i prodotti esplodenti

  4. I manufatti gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del T.U.L.P.S., ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 1973, sono classificati:

    a) nella categoria IV qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, che sono destinati esclusivamente ad uso professionale, ovvero di artifici pirotecnici del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58/2010;

    b) nella categoria V, gruppo C, qualora si tratti di artifici pirotecnici del tipo «PETARDO» e del tipo «RAZZO», di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, o comunque propulsi, ovvero di articoli pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alla nota B) del decreto del Ministero dell'interno 4 aprile 1973;

    c) nella categoria V, gruppo D, qualora si tratti di artifici pirotecnici, comunque denominati, riconducibili alle disposizioni della nota A) del decreto del Ministro dell'interno, 4 aprile 1973, di singoli manufatti di cui al precedente punto b) se scoppianti, crepitanti o fischianti con una carica di effetto non superiore a mg 150, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo D dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;

    d) nella categoria V, gruppo E qualora si tratti di artifici inclusi nella nota C) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, ovvero di altri manufatti, comunque denominati, appartenenti alle tipologie indicate nel gruppo E dell'art. 82, ultimo comma, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.

    Art. 4

    Modificazioni all'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Disposizioni sui depositi di articoli pirotecnici»

  5. Al capitolo IV dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modifiche:

    al paragrafo 2 (Depositi di fabbrica), e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    Per i depositi di manufatti pirotecnici della IV e della V categoria, gruppo C, il calcolo delle distanze di sicurezza esterna che devono intercorrere fra i depositi stessi e gli abitati, le strade ferrate, strade pubbliche ecc., viene eseguito secondo la formula indicata nel precedente comma 3, assumendo per il coefficiente K (coefficiente di sicurezza esterna) i valori sotto riportati:

    per artifizi ad effetto di scoppio (o assimilabile tipo crepitio o fischio): si assumono i valori prescritti per la polvere nera nella tabella sottoriportata;

    per artifizi ad effetto luminoso: si assume il valore di K=1,5;

    con C si intende la massa attiva totale dei materiali pirotecnici contenuti nei manufatti;

    la tabella di cui al paragrafo 2 e' cosi' sostituita:

    Parte di provvedimento in formato grafico al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) dopo la lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: fatto salvo quanto disposto al paragrafo 2, comma 6

    ;

    al paragrafo 4 (Depositi di vendita e di consumo permanenti) lettera h), comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del deposito sono compatibili fra loro gli artifizi pirotecnici della IV categoria e della V categoria, gruppo C, gruppo D e gruppo E»;

    al...

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