DECRETO 19 luglio 2011 - Modifica ed integrazione degli allegati del decreto 25 novembre 2008 di disciplina delle modalita'' di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato del Fondo rotativo. (11A10045)

IL DIRETTORE GENERALE

per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia

Vista la legge 8 luglio 1986 n. 349 relativa all'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 contenente "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell'ambiente in "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140 concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

Vista la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;

Visto il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso della Terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui Cambiamenti Climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;

Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' Europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, nel quale l'Italia si impegna alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;

Vista la decisione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2004, con la quale e' confermato l'impegno dell'Unione Europea per l'attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del Protocollo di Kyoto e nella successiva citata Decisione 2002/358/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, con la quale il predetto Protocollo di Kyoto e' stato ratificato dallo Stato Italiano;

Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 "Revisione delle Linee Guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra";

Vista la delibera CIPE n. 135 dell'11 dicembre 2007 "Aggiornamento della delibera CIPE n. 123/2002";

Visto l'art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che istituisce un Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate alla attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Visto il comma 1111 del richiamato art. 1, che demanda al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'individuazione delle modalita' per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato in favore di soggetti pubblici o privati; mentre e' demandata al Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione del citato tasso di interesse da applicare;

Visti che i successivi comma da 1112 a 1114 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 hanno individuato le misure da finanziare prioritariamente per il triennio 2007-2009 e destinato al Fondo Kyoto, nel medesimo triennio, la somma di 200 milioni di euro all'anno e, in eventuale aggiunta, le risorse di cui all'art. 2, comma 3, della legge 2 giugno 2002, n. 120, prescrivendo che le rate di...

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