Allegati

AutoreMario Giovanni Garofalo - Massimo Roccella
Pagine667-672

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@ALLEGATO 1. PROTOCOLLO SULLA “DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO” CONCORDATA CON L’ACCORDO DI RINNOVO 20 GENNAIO 2008

Le parti si danno reciprocamente atto che la riformulata “Disciplina del rapporto individuale di lavoro” realizza, attraverso l’unificazione delle precedenti Discipline Speciali distinte in Parte Prima, Seconda e Terza, l’obiettivo di superamento delle differenze normative e di trattamento economico tra gli addetti all’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti.

In particolare, è stata estesa a tutti i lavoratori, la disciplina di cui alla precedente Parte Terza, integrata, laddove necessario, da specifiche norme previste nella precedente Parte Prima e, nel contempo, sono state definite alcune innovazioni valutate come opportune.

Per tutti i fini di legge compresi quelli fiscali, previdenziali ed assicurativi, la classificazione per categoria giuridica degli addetti all’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti si rinviene facendo riferimento agli alinea con cui sono suddivise le declaratorie (e relativi profili professionali ed esemplificazioni) di inquadramento dei lavoratori di cui all’art. 1, Titolo II del presente Contratto collettivo. In particolare:

  1. Appartengono alla categoria giuridica operaia i lavoratori di cui alla 1a categoria e al 1° alinea della 2a, 3a, 4a e 5a categoria;

  2. Appartengono alla categoria speciale i lavoratori di cui al 2° alinea della 4a e 5a

    categoria come individuati dal successivo Allegato n. 2;

  3. Appartengono alla categoria giuridica degli impiegati i lavoratori, che operano con specifica collaborazione, di cui al 2° alinea della 2a e 3a categoria, al 3° alinea della 4a e 5a categoria, al Livello Superiore della 5a categoria, alla 6a e al primo alinea della 7a categoria;

  4. Appartengono alla categoria giuridica dei “Quadri” i lavoratori di cui al 2° alinea della 7a categoria.

    Con la definizione delle norme riguardanti la “Disciplina del rapporto individuale di

    lavoro”, le parti non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi in sede aziendale che, in tal caso, assorbono quanto definito dalle suddette norme.

    Le parti in sede aziendale, laddove necessario, procederanno all’armonizzazione con le nuove norme del Ccnl verificando le condizioni complessive in essere alla luce di quanto definito dall’accordo di rinnovo.

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    Inoltre, le parti concordano che: – L’unificazione delle discipline speciali riferite alle diverse qualifiche contrattuali entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo quanto successivamente stabilito: le normative sul periodo di prova, aumenti periodici d’anzianità e il preavviso entrano in vigore dal 1° febbraio 2008; la clausola contrattuale riguardante la nuova definizione della retribuzione oraria su cui computare le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo entra in vigore il 1° maggio 2008; le normative su mensilizzazione, festività e corresponsione della retribuzione entrano in vigore dal 1° gennaio 2009. – In fase di stesura del rinnovato Ccnl la nuova disciplina unificata sarà inserita in modo organico da un punto di vista logicofunzionale, riorganizzando l’intero testo contrattuale per la parte relativa alla “DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO”. – Ogni eventuale controversia di carattere interpretativo che dovesse sorgere in fase...

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