Alla ricerca di equipollenze funzionali

AutorePaolo Pardolesi
Pagine141-143
ALLA RICERCA DI EQUIPOLLENZE FUNZIONALI
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CAPITOLO QUARTO
ALLA RICERCA DI EQUIPOLLENZE FUNZIONALI
Impostazione metodologica
La ricognizione condotta intorno all’istituto del promissory
estoppel ci ha permesso di enucleare tre indicazioni di massima: 1)
innanzi tutto, l’affermazione dell’istituto nell’ambito di common law
affonda le radici nella necessità di limitare le spigolosità (talvolta ec-
cessive) della dottrina della consideration; 2) tale obiettivo ha peraltro
finito per costituire il principale ostacolo ad una evoluzione (per così
dire) lineare tanto al di qua quanto al di là della Manica; 3) nelle pie-
ghe dell’istituto in rassegna appare possibile individuare una duplice
anima: da un lato, quella più tradizionale (fondata sul justifiable
reliance) e, dall’altro, quella più marcatamente negoziale (basata sul-
la volontà di vincolarsi del promittente o, meglio ancora, sulla for-
za della promessa e sulla power relationship da essa creata).
Proprio quest’ultimo profilo induce ad un percorso comparati-
vo articolato. Come cennato precedentemente, nella sua versione
originaria il promissory estoppel – rispondendo ai molteplici im-
pulsi provenienti dall’elaborazione giurisprudenziale – fa leva sul-
l’affidamento indotto dalla promessa. In altre parole, focalizzando
l’attenzione su tale risvolto, la versione comunemente ricevuta dal-
la dottrina crea un’eccezione sistematica in grado di convivere con
la disciplina della consideration: la promessa non reciprocata non
produrrebbe effetti vincolanti se la pressante necessità di evitare
un’ingiustizia (dovuta al cambiamento della posizione giuridico-
patrimoniale cui il promissario è stato incolpevolmente ‘indotto’ in
virtù della condotta/promessa/dichiarazione del promittente) non
precludesse a quest’ultimo la facoltà di tirarsi indietro. In que-
st’ordine di idee è la reliance a tener banco, fino a relegare in se-
condo piano il dato del mancato supporto all’impegno assunto da
una parte. Il promissory estoppel – precludendo all’autore della
promessa (non vincolante per difetto di consideration) la possibilità
di ritirarla quando questa abbia giustificato l’affidamento del promis-
sario (sì che sarebbe contrario a giustizia non darvi esecuzione) – of-
fre un prezioso strumento di protezione degli investimenti e, per altro

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