DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 ottobre 2011, n. 236 - Regolamento concernente la concessione di contributi all'attivita' di Bed and Breakfast, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 13 (Disposizioni a favore dei Bed and Breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n.43 del 26 ottobre 2011) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

Visto l'art. 82-bis della legge regionale.2/2002, come inserito dall'art. 4, comma 1 della legge regionale il agosto 2010, n. 13 (Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere.

Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009), il quale prevede che la Regione, tramite la TurismoFVG conceda contributi in conto capitale, fino al 50% della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 3.000 euro per posto letto e comunque nell'importo massimo complessivo di 15.000 euro, per l'adeguamento, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attivita' di bed and breakfast;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 13/2010, ai sensi del quale con regolamento regionale da emanarsi entro centoventi giorni dall'approvazione delle legge regionale 13/2010, sono determinati i criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui all'art. 82-bis della legge regionale 2/2002, come inserito dal comma 1 del medesimo art. 4 della legge regionale 13/2010;

Vista la legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

Visto il testo del 'Regolamento concernente la concessione di contributi all'attivita' di bed and breakfast, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2010, n.13 (Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere.

Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009)';

Ritenuto pertanto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto 'Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia';

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1786 del 29 settembre 2011;

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento concernente la concessione di contributi all'attivita' di bed and breakfast, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 13 (Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere.

    Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009)', nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. II presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

    TONDO

Allegato

Regolamento concernente la concessione di contributi all'attivita' di Bed and Breakfast, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 13 (Disposizioni a favore dei Bed and Breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009).

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. II presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 13 (Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009), i criteri e le modalita' di concessione dei contributi di cui all'art. 82-bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n.2 (Disciplina organica del turismo), per interventi riguardanti i locali destinati all'attivita' di bed and breakfast, al fine di mantenere e rafforzare l'esercizio dell'attivita' ricettiva non professionale.

Art. 2.

Soggetti beneficiari 1. Sono beneficiari del contributo i soggetti di cui all'art. 81 della legge regionale 2/2002, che abbiano la residenza nell'immobile oggetto dell'intervento, che hanno destinato o intendono destinare parte di esso allo svolgimento dell'attivita' di bed and breakfast e che siano titolari, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), del diritto ad eseguire gli interventi previsti dall'art. 82-bis della legge regionale 2/2002.

  1. I soggetti di cui al comma 1 devono disporre dell'immobile oggetto dell'intervento per un periodo non inferiore a 10 anni.

    Art. 3.

    Interventi finanziabili 1. Sono ammessi a contributo gli interventi di adeguamento, ristrutturazione, ammodernamento e arredamento dei locali destinati o da destinarsi ad attivita' di bed and breakfast, non ancora iniziati alla data di presentazione della domanda di contributo.

  2. Ai fini del presente regolamento si...

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