DECRETO LEGISLATIVO 16 febbraio 2011, n. 18 - Attuazione della direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all''istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione. (11G0061)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio;

Vista la direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 17 novembre 2008, n. 187;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, l'alinea della lettera a) e' sostituito dalla seguente:

a) "strumenti internazionali pertinenti" nella loro versione aggiornata:

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2. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo il numero 13 sono inseriti i seguenti:

13-bis) risoluzione A. 917(22) dell'IMO: la risoluzione 917(22) dell'Organizzazione marittima internazionale recante: «Linee guida per l'utilizzo a bordo del sistema AIS» quale modificata dalla risoluzione A. 956(23) dell'IMO;

13-ter) risoluzione A. 949(23) dell'IMO: la risoluzione 949(23) dell'Organizzazione marittima internazionale recante «Linee guida sui luoghi di rifugio per le navi che necessitano di assistenza»;

13-quater) risoluzione A. 950(23) dell'IMO: la risoluzione 950(23) dell'Organizzazione marittima internazionale intitolata «Servizi di assistenza marittima (MAS)»;

13-quinquies) Linee guida dell'IMO sul giusto trattamento dei marittimi in caso di incidente marittimo": le linee guida allegate alla risoluzione LEG. 3(91) del comitato giuridico dell'IMO del 27 aprile 2006 come approvate dal Consiglio di amministrazione dell'OIL nella sua 296ª sessione del 12-16 giugno 2006;

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3. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera m) e' sostituita dalla seguente:

m) amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

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4. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera n) e' sostituita dalla seguente:

n) autorita' competenti: le autorita' incaricate delle funzioni contemplate dal presente decreto ovvero, l'amministrazione di cui alla precedente lettera m) quale autorita' nazionale competente, National Competent Authority NCA, ed inoltre, a livello locale, Local Competent Authority LCA:

1) le autorita' marittime ovvero gli uffici marittimi di cui all'articolo 16 del codice della navigazione;

2) i Centri secondari di soccorso marittimo, MRSC, individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, quali autorita' preposte al coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio;

3) le Autorita' VTS, come definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004, di cui all'allegato 5 aggiornato con decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;

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5. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, la lettera o) e' sostituita dalla seguente:

o) luogo di rifugio: il porto o parte di esso o altro luogo di ancoraggio o ormeggio protetto o altra area riparata individuata per accogliere una nave che necessita di assistenza;

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6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo la lettera t) sono aggiunte le seguenti:

t-bis) SafeSeaNet: il sistema comunitario per lo scambio di dati marittimi sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri per garantire l'attuazione della normativa comunitaria;

t-ter) servizio di linea: serie di collegamenti effettuati in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o piu' porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, che abbiano le seguenti caratteristiche:

1) collegamenti con orario pubblicato oppure tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente;

2) collegamenti effettuati per un minimo di un mese continuativamente;

t-quater) unita' da pesca: qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse acquatiche vive;

t-quinquies) nave che necessita di assistenza: fatte salve le disposizioni della Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, una nave che si trova in una situazione che potrebbe comportarne il naufragio o un pericolo per l'ambiente o la navigazione;

t-sexies) LRIT: sistema di identificazione e tracciamento a grande distanza delle navi di cui alla regola V/19-1 della Convenzione SOLAS;

t-septies) direttiva: e' la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002;

t-octies) Bonifacio traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.73 (69) adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 19 maggio 1998, come recepito anche dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 2 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2008;

t-nonies) Adriatic Traffic: sistema di rapportazione navale obbligatorio di cui alla risoluzione MSC.139 (76) adottata dal Maritime Safety Committe dell'IMO in data 5 dicembre 2002;

t-decies) MARES, Mediterranean AIS Regional Exchange System: sistema internazionale di scambio di dati sul traffico marittimo realizzato e gestito dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera per ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, e che contempla l'invio di informazioni al sistema SafeSeaNet;

t-undecies) PMIS, Port Management Information System: Sistema informativo per la gestione portuale realizzato e gestito dalle autorita' competenti di cui alla lettera n);

t-duodecies) monitoraggio e controllo del traffico marittimo: funzione di raccolta e di scambio di informazioni sul traffico marittimo, svolta in via esclusiva dalle autorita' competenti, come regolamentata dal presente decreto e finalizzata ad incrementare la sicurezza e l'efficienza del traffico, migliorare la capacita' di risposta nelle attivita' di ricerca e soccorso alla vita umana in mare, in caso di eventi, incidenti o situazioni potenzialmente pericolose, ed a contribuire ad una piu' efficace prevenzione e localizzazione degli inquinamenti causati dalle navi, nonche' al monitoraggio e controllo delle attivita' legate allo sfruttamento delle risorse ittiche;

t-terdecies) VTMIS nazionale: sistema integrato di monitoraggio, controllo e gestione del traffico marittimo e delle emergenze in mare in dotazione alle autorita' competenti, come definite alla lettera n);

t-quaterdecies) regolamento VTS: il regolamento, approvato dall'amministrazione che reca le procedure operative adottate da ogni Autorita' VTS.

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7. L'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' sostituito dal seguente:

Art. 3 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica alle navi di stazza pari o superiore a 300 GT, salvo diversamente specificato.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;

b) alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;

c) ai carburanti delle navi inferiori a 1000 GT ed alle scorte ed attrezzature da utilizzarsi a bordo di tutte le navi.

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8. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, dopo le parole: «proprietario» sono inserite le seguenti «, la compagnia,».

9. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e' sostituito dal seguente:

Art. 5 (Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale). - 1. La NCA provvede, attraverso le LCA e secondo le modalita' indicate nei successivi articoli, alla gestione dei sistemi di monitoraggio e di rapportazione navale obbligatori, denominati Bonifacio Traffic ed Adriatic Traffic, nonche' dei sistemi di rapportazione navale obbligatoria in vigore all'interno delle acque marittime di giurisdizione dei Centri VTS, prevedendo che i comandi delle navi forniscano le informazioni secondo la risoluzione IMO A.851(20). L'obbligo di informazione deve riguardare, in ogni caso, le informazioni di cui all'allegato I, punto 4.

2. L'amministrazione, nel caso in cui intenda introdurre un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o modificare i sistemi di rapportazione di cui al comma 1, da sottoporre all'IMO per la preventiva adozione, deve prevedere l'acquisizione, attraverso gli stessi, almeno delle informazioni di cui all'allegato I, punto 4.

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