LEGGE 11 dicembre 2012, n. 224 - Modifica all''articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell''attivita'' di autoriparazione. (12G0246)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Nuove disposizioni in materia di attivita' di autoriparazione
-
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' sostituito dal seguente:
3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista
.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione), pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio
1992, n. 41, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1.Attivita' di autoriparazione.
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Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata «attivita' di autoriparazione».
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Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attivita' di autoriparazione le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche' l'attivita' di commercio di veicoli .
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Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
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meccatronica;
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carrozzeria;
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gommista.".
Art. 2
Requisiti tecnico-professionali
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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in...
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