DECRETO 14 marzo 2005 - Norme per l'attuazione della direttiva 2003/14/CE che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2005 Norme per l'attuazione della direttiva 2003/14/CE che modifica la direttiva

91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la direttiva 2003/14/CE della Commissione del 10 febbraio 2003 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento; Visto il decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241; Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, acquisito in data 11 novembre 2004; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta

Art. 1.

  1. Il comma 8-ter dell'art. 4 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, e' sostituito dal seguente

    ´8-ter. Gli antiparassitari elencati nell'allegato IX non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini del controllo

    1. si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantita', considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sara' mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico; b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantita' sara' mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.ª.

    Art. 2.

  2. All'art. 4, dopo il comma 8-ter, sono aggiunti i seguenti

    ´8-quater. In deroga al comma 8-bis dell'art. 4, per gli antiparassitari elencati nell'allegato X si applicano le quantita' massime di residui specificate nell'allegato stesso.

    8-quinquies. Per gli antiparassitari elencati nell'allegato X, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli allegati IX e X saranno modificati di conseguenza.

    8-sexies. Le quantita' di cui ai commi 8-bis, ter e quater si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.ª.

    Art. 3.

  3. L'art. 5 del...

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