DECRETO 14 marzo 2005 - Norme per l'attuazione della direttiva 2003/13/CE che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini
†
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 marzo 2005 Norme per l'attuazione della direttiva 2003/13/CE che modifica la direttiva
96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti
e ai bambini.
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la direttiva 2003/13/CE della Commissione del 10 febbraio 2003 che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n.
128, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111; Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, acquisito in data 28 ottobre 2004; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Decreta
Art. 1.
-
Il comma 2 dell'art. 3 del
del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, e' sostituito dal seguente
´2. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1 non devono contenere residui di singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, ad eccezione delle sostanze i cui livelli specifici di residui figurano nell'allegato VII, alle quali si applicano pertanto tali livelli specifici, ne' devono contenere prodotti geneticamente modificati.
Nella composizione di tali prodotti e' necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti utilizzatiª.
Art. 2.
-
L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, e' sostituito dal seguente
´Art. 6. - 1. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantita' tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini.
-
Gli antiparassitari elencati nell'allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Tuttavia, ai fini del controllo
-
si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantita', considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sara' mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico; b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA