LEGGE REGIONALE 20 settembre 2011, n. 17 - Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 38 del 22 settembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Le norme della presente legge si applicano agli alloggi di edilizia sociale assegnati ai profughi italiani ai sensi dell'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi) e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi).

Art. 2

Soggetti legittimati all'acquisto 1. I profughi assegnatari degli alloggi di cui all'art. 1 hanno titolo ad acquistarli alle condizioni di miglior favore di cui all'art. 4.

  1. In caso di decesso dell'assegnatario originario, sono legittimati all'acquisto i familiari conviventi, purche' legalmente residenti nell'alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge, documentando la qualita' di profugo in capo al dante causa deceduto.

  2. Gli assegnatari o i familiari di cui ai commi 1 e 2 devono essere in regola, all'atto della presentazione della domanda di acquisto, con il pagamento dei canoni di locazione dell'alloggio assegnato e delle relative spese di conduzione.

    Art. 3

    Modalita' di presentazione della domanda 1. I soggetti di cui all'art. 2 possono presentare domanda di acquisto all'ente proprietario dell'alloggio entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

    Art. 4

    Determinazione del prezzo di cessione 1. Il prezzo di cessione degli alloggi alienabili ai sensi della presente legge ai soggetti di cui all'art. 2 e' quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

  3. Il prezzo di cessione e' corrisposto in unica soluzione al momento della stipula dell'atto di compravendita.

    Art. 5

    Alienazione immobili ad uso non abitativo 1. Ai sensi dell'art. 45, commi 3 e 3bis, della...

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