DECRETO 5 dicembre 2011 - Riconoscimento, alla sig.ra Burali Alessandra Cristina, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di biologo. (11A16238)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza della sig.ra Burali Alessandra Cristina, nata il 20 febbraio 1962 a Basilea (Svizzera), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo accademico professionale di biologo, ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Considerato che ha conseguito il titolo accademico quadriennale di «Biologo» presso la «Universidad Autonoma Metropolitana» nel 1989;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dalla Ambasciata d'Italia a Citta' del Messico, secondo la quale detto titolo accademico e' condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione in Messico;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato altresi' che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, si ritiene necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;

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