Alcuni aspetti controversi in tema di parcheggi. Brevi note

AutoreMichele Annunziata
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  1. L'occasione di riprendere il discorso sui parcheggi ci viene da una sentenza del Trib. Milano 30 settembre 2003 (in questa Rivista 2004, fasc. n. 3), che ha ritenuto che il box, in una compravendita di appartamento, non faceva parte dell'unità immobiliare, come pertinenza, anche perché il locale era riportato catastalmente come autonomo.

    Per contro, è risaputo che il garage o lo spazio destinato a parcheggio negli edifici condominiali sono indissolubilmente legati agli appartamenti, per cui non è consentito vendere l'appartamento senza l'uso del parcheggio, a pena di nullità.

    Si ammette che il costruttore possa cedere a un terzo la proprietà degli spazi destinati a parcheggio, ma non può sottrarre gli stessi spazi alla destinazione che hanno ricevuto per legge (cioè, la destinazione a sosta o ricovero di autovetture).

  2. La disciplina dei parcheggi presenta punti ancora controversi.

    Incominciamo dall'identificare la natura del diritto al parcheggio.

    Vi è uniformità di vedute, nell'affermare che si tratta di un diritto reale (che può essere fatto valere erga omnes).

    Ma, i pareri sono discordi, quando si cerca di precisare la consistenza del diritto in esame.

    Infatti, secondo alcuni si tratta di un diritto di uso; secondo altri, invece, si tratta di una servitù.

    Non manca la tesi di coloro che sostengono che il diritto di parcheggio in favore degli acquirenti dei singoli appartamenti negli edifici condominiali è un diritto di comunione, perché gli spazi destinati a parcheggio costituiscono parte comune negli edifici condominiali ex art. 1117 c.c.

    Se, però, gli stessi spazi sono stati ceduti a terzi, non possono essere sottratti alla destinazione per legge (parcheggio delle autovetture), con la conseguenza che il diritto di ciascun titolare non può essere qualificato come diritto di comunione.

    In siffatti casi, riprende vigore la tesi che si tratta di diritto di uso o di servitù sulle aree destinate a parcheggio (e cedute a terzi).

    Diritto che, se non esercitato per venti anni, si prescrive (ma non mancano coloro che, sul presupposto che il vincolo a parcheggio, per esigenze superiori, deve essere indissolubile ed anche perenne, sostengono che il diritto al parcheggio non si prescrive).

  3. Un breve discorso deve essere fatto, per i casi in cui il diritto al parcheggio viene riconosciuto in sede giudiziaria (e oramai i Repertori di giurisprudenza contengono numerose decisioni, in tema di parcheggi, a riprova che sono diventati una...

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