Alcune osservazioni introduttive

AutoreLuciano Bruscuglia
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Da parte mia – dopo aver ringraziato vivamente tutti per la partecipazione – solo alcune brevi riflessioni introduttive dei lavori dei dottorandi.

L’argomento di questo seminario congiunto, cui tengono molto i Dipartimenti di diritto privato e di diritto pubblico, globalmente inteso è tutt’altro che di entità marginale.

Come è noto il fenomeno sportivo riguarda non solo il mondo del diritto, ma anche quello dell’economia, delle assicurazioni, della medicina, delle scommesse, ecc.

Sono assai rilevanti al riguardo, quanto al profilo della dimensione economica dello Sport, i dati che sono stati pubblicati nel Libro bianco o Carta europea dello Sport, presentato dalla Commissione europea nell’autunno dell’anno scorso (11 ottobre 2007), per il quale lo sport considerato in generale ha generato un valore aggiunto di 407 miliardi di Euro (valutazione riferita all’anno 2004), che corrispondeva al 3,7 % del PIL dell’Unione europea.

La Comunità vede il fenomeno sportivo, in funzione dello sviluppo dell’educazione, della protezione della salute, come si trae dalla lotta contro sostanze dopanti: e lo identifica in breve e in generale in «qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, abbia come obbiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli».

Solo in Italia – altro dato numerico importante – gli sportivi tesserati sono in numero di circa 10 milioni.

Il fenomeno sportivo, sotto il profilo del contenuto oltre che competizione, è anche veicolo di pubblicità commerciale, di sponsorizzazioni, è spettacolo, svago, ecc. (si discute molto se tutte le attività di gioco sono manifestazioni sportive vere e proprie, mi riferisco ai giochi cosiddetti estremi che si manifestano spesso solo come estrinsecazione di capacità e qualità individuali e personali dei protagonisti, tanto che si sottraggono alle disposizioni sportive, e neanche si pongono come fonte di danni risarcibili sotto l’aspetto civilistico: il punto è stato oggetto di riflessioni in varie relazioni nel Convegno organizzato a Capri, nel mese di marzo 2008, dalla Società italiana degli Studiosi del diritto civile a proposito del Fenomeno sportivo e ordinamento giuridico.

Sotto il profilo spaziale le leggi dello sport hanno la tendenza ad un’applicazione extraterritoriale, si direbbe quindi che almeno alcune norme sono di...

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