Alcune fra le principali novità del d.L.VO n. 59 del 18 aprile 2011

AutorePotito L. Iascone/Maurizio Prina
CaricaGià Comandante Polizia Municipale e consulente di diritto e tecnica della circolazione stradale/Comandante Polizia Municipale Poggibonsi (SI)
Pagine989-1001
989
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2013
Dottrina
ALCUNE FRA LE PRINCIPALI
NOVITÀ DEL D.L.VO N. 59
DEL 18 APRILE 2011
di Potito L. Iascone (*), Maurizio Prina (**)
SOMMARIO
1. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la gui-
da. Modif‌iche all’art. 173 c.d.s. 2. Possesso dei documenti
di circolazione e di guida. Modif‌iche all’art. 180 c.d.s. 3. La
sospensione della patente di guida per i “neopatentati”; 3-
1) Alcuni orientamenti giurisprudenziali in materia di so-
spensione della patente di guida. 4. La revoca della patente
(e del certif‌icato di idoneità). 5. Le disposizioni inerenti al
modello di patente; 5-1) Le disposizioni inerenti al modello
di patente. Allegato I. Caratteristiche f‌isiche della scheda
del modello di patente UE. 5-2) Le disposizioni inerenti al
modello di patente. Allegato I al decreto correttivo patenti.
Elementi f‌isici di sicurezza della patente di guida.. 5-3) Le
disposizioni inerenti al modello di patente. Allegato I. Le
due facciate del modello di patente di guida. 5-4) Le disposi-
zioni inerenti al modello di patente. Allegato I. Disposizioni
particolari. 6. Esame dell’art. 23 del D.L.vo 59/2011. “Di-
sposizioni in materia di requisiti per l’esame di idoneità alla
guida, di requisiti f‌isici e psichici di idoneità alla guida e di
requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all’espletamento
delle prove di verif‌ica delle capacità e dei comportamenti”;
6-1) L’allegato II. “Requisiti minimi per l’esame di idoneità
alla guida e conoscenze, capacità e comportamenti neces-
sari per la guida di un veicolo a motore.
1. Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la
guida. Modif‌iche all’art. 173 c.d.s.
La modif‌ica apportata dall’art. 18 del D.L.vo 59/2011
interviene sul comma 1 dell’art. 173 c.d.s. eliminando il
riferimento al certif‌icato di idoneità alla guida (cd. CIG),
in virtù del recepimento della direttiva 2006/126/CE.
Ciò perché il CIG sarà sostituito dalla nuova patente di
guida categoria AM.
Occorre però precisare che precedentemente già la
L. 120/2010 aveva esteso l’obbligo di integrazione delle
def‌icienze organiche o delle minorazioni funzionali o ana-
tomiche anche per la guida dei ciclomotori.
In linea generale l’articolo in commento prevede l’ob-
bligo di utilizzare, durante la guida, lenti o altri apparec-
chi nel caso in cui, in sede di rilascio o di rinnovo della pa-
tente di guida, sia stato prescritto di integrare le proprie
def‌icienze per mezzo di lenti o di determinati apparecchi.
Permane comunque l’esenzione di specif‌ici soggetti dal
divieto di utilizzo, durante la marcia, di apparecchi radiote-
lefonici senza l’uso di apparati viva voce o dotati di auricola-
re che non richiedono l’uso delle mani (purché il conducen-
te abbia capacità uditive ad entrambe le orecchie).
I soggetti esentati dal divieto di utilizzo di apparecchi
radiotelefonici o di cuff‌ie sonore durante la marcia sono i
seguenti:
- i conducenti delle Forze Armate;
- i conducenti dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11,
c.d.s. e di Polizia, tra cui, a titolo esemplif‌icativo: Forze di
Polizia, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo di Po-
lizia Penitenziaria, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
Croce Rossa Italiana, Corpo Forestale dello Stato, Prote-
zione Civile Nazionale;
- i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi sulle strade,
autostrade e al trasporto di persone conto terzi.
In subiecta materia la giurisprudenza di legittimità ha
interpretato tale divieto in modo molto rigoroso.
La Suprema Corte di Cassazione Civile, sezione II, con
la sentenza n. 13766 del 27 maggio 2008 ha considerato
legittima l’irrogazione della sanzione nei confronti del
conducente del veicolo che utilizzava il telefono cellulare
durante la guida, anche soltanto per consultare la ru-
brica telefonica, in quanto il precetto legislativo implica
l’utilizzo del cellulare quando esso è in grado di provocare
una situazione di pericolosità nella circolazione stradale,
che impegni almeno una delle due mani e che induca il
guidatore a distrarsi e a non consentire di avere il com-
pleto controllo del veicolo in movimento.
2. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
Modif‌iche all’art. 180 c.d.s.
La modif‌ica apportata sempre dall’art. 18 del D.L.vo 59/2011
interviene, invece, sui commi 1 e 6 dell’art. 180 c.d.s..
La modif‌ica de qua adegua e coordina il possesso dei
documenti necessari per la guida alle nuove denominazio-
ni ed è stato inserito, in maniera più che opportuna, dal
D.L.vo 59/2011 l’obbligo del possesso dello specif‌ico atte-
stato sui requisiti f‌isici e psichici nei casi ove è necessario
che questo accompagni il documento di guida (in ragione
delle modif‌iche di cui all’art. 115, comma 2, c.d.s.).
Essendo il conducente di ciclomotore titolare di pa-
tente di guida, con decorrenza 19 gennaio 2013 è stato
eliminato il riferimento all’obbligo di avere con sé il CIG

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