Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali, e particolarmente dei social network provider, per i contenuti prodotti dagli utenti

AutoreMaria Romana Allegri
CaricaL'A. è professoressa aggregata di Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione presso il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale della SapienzaUniversità di Roma
Pagine69-112
Alcune considerazioni sulla responsabilità
degli intermediari digitali, e particolarmente
dei social network provider, per i contenuti prodotti dagli utenti
MARI A ROMA NA ALLE GRI
SOMM ARI O:1. Per introdurre il discorso – 2. Spunti dirif‌lessione tratti dallagiurispru-
denza americana: la responsabilità dei social media per la dif fusione del terrorismo
internazionale – 3. Il contesto europeo: l’equiparazione fra provider e publisher a fon-
damento della responsabilità degli intermediari digitali – 4. I social network provider
possono essere considerati publisher? – 5. Uno sguardo all’Italia: l’applicazione delle
regole sulla stampa all’informazione on line – 6. Il regime di responsabilità limit ata dei
provider “neutrali” – 6.1. L’impianto normativo – 6.2. La giurisprudenza della Corte
di giustizia dell’Unione europea – 6.3. Linee di tendenza espresse dalla giurisprudenza
italiana – 6.4. La responsabilità di Facebook per la diffusione illecita di contenuti
user-generated: il caso Cantone – 7. Qualche indicazione dalla Commissione europea
– 8. Conclusioni
1. PER I NTRO DUR RE IL D ISC ORS O
Queste pagine sono dedicate alla ricostruzione dei prof‌ili di responsabilità
degli intermediari digitali, con particolare riferimento ai gestori delle piatta-
forme di social networking, per i contenuti illeciti che gli utenti producono
(user-generated contents) o che comunquedif fondono e condividono attraverso
Internet anche senza esserne gli autori. Mediante i contenuti che circolano
attraverso Internet possono essere commessi molti tipi di illeciti: alcuni reati
molto gravi, come la propaganda terroristica o la pedopornograf‌ia; altri reati
più circoscritti alla dimensione individuale, connessi alla violazione dei diritti
della personalità, come il trattamento illecito dei dati personali, la diffamazio-
ne, il cyberbullismo, il furto di identità; altri ancora qualif‌icabili come violazio-
ni di diritti patrimoniali (ad esempio le truffe on line o la diffusione abusiva di
materiale protetto da copyright); inf‌ine, le illecite manifestazioni del pensiero
in termini di discorsi d’odio o propagazione di notizie infondate. In tutti que-
sti casi, e in molti altri, l’autore della condotta illecita – ammesso che sia possi-
bile individuarlo con esattezza, considerando che spesso gli utenti di Internet
L’A. è professoressaaggregata di Diritto pubblico, dell’informazione e della comunicazio-
ne presso il Dipartimento di comunicazione e ricerca sociale della Sapienza Universitàdi Roma.
Edizioni Scientif‌iche Italiane ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9
70 Informatica e diritto /Social media e diritti. Diritto e social media
si nascondono dietro l’anonimato o l’uso di uno pseudonimo – ne è il principa-
le responsabile dal punto di vista civile e penale. Ma la responsabilità, almeno
quella civile aquiliana, ricade a qualche titolo anche sul provider, cioè sul
soggetto grazie alla cui attività di intermediazione l’illecito è stato compiuto
e senza i cui servizi la condotta illecita non avrebbe potuto realizzarsi?
La normativa che verrà presa in considerazione qui di seguito si fonda sul
presupposto che l’ISP - Internet Service Provider non possa essere considerato
responsabile delle condotte degli utenti, nella presunzione che il suo ruolo
sia quello di un intermediario neutrale. Dunque, la responsabilità potrebbe
essere attribuita all’ISP solo nell’ipotesi in cui egli contribuisca attivamente e
consapevolmente alla realizzazione dell’illecito, oppure disattenda l’ordine
delle competenti autorità giudiziarie o amministrative di rendere inaccessibili i
contenuti illeciti o di fornire le informazioni in suo possesso attead identif‌icare
l’autore della condotta illecita, oppure ancora acquisisca la consapevolezza
dell’illecito (di solito in seguito a diff‌ida di parte lesa), ma non si attivi per
disabilitare l’accesso ai contenuti lesivi.
Gli intermediari digitali, come mostra la giurisprudenza esaminata nelle
pagine che seguono, tendenzialmente rivendicano la loro posizione di neutra-
lità rispetto alle condotte degli utenti e quindi la loro irresponsabilità per gli
illeciti da essi causati. Ma è davvero così?
In effetti, le clausole d’uso, che gli utenti dei social network sottoscrivono
nel momento in cui accedono per la prima volta al servizio
1
, sottolineano
con evidenza la completa estraneità del provider rispetto alle condotte even-
tualmente illecite degli utenti che immettono contenuti on line. Tuttavia, i
gestori dei social network site traggono prof‌itto proprio attraverso la raccolta
dei dati personali e sensibili degli utenti (il cosiddetto user data prof‌iling), di
cui gli inserzionisti pubblicitari si servono al f‌ine di individuare i prof‌ili cui
destinare pubblicità mirata in base ai gusti, alle preferenze e alle loro attitudini
individuali (behavioural advertising). Inoltre, attraverso l’utilizzo di apposi-
ti algoritmi, i gestori delle piattaforme sono in grado di evidenziare alcuni
1
Sulle clausole contrattuali di accesso ai social network site si vedano F.AG NINO,Fino a che
punto è possibile disporre contrattualmente dei propri diritti? (Vedi contratto FB), in “Giurispru-
denza di merito”, 2012, n. 12, pp. 2555-2568;R. D UCATO,I social network, in G. Pascuzzi
(a cura di), “Il diritto nell’era digitale”, Bologna, Il Mulino, 2016, pp. 269-288; P. GALDI ERI,
Il trattamento illecito del dato nei social network, in “Giurisprudenza di merito”, 2012, n. 12,
pp. 2697-2713; S. SCALZ INI,I servizi di online social network tra privacy, regole di utilizzo
e violazione dei diritti dei terzi, in “Giurisprudenza di merito”, 2012, n. 12, pp. 2569-2590;
S. SICA , G. GIAN NONE CODI GLIO NE,Social network sites e il “labirinto” delle responsabilità,
in “Giurisprudenza di merito”, 2012, n. 12, pp. 2714-2733.
ISSN 0390-0975 ISBN 978-88-495-3707-9 Edizioni Scientif‌iche Italiane
M.R. Allegri /Alcune considerazioni sulla responsabilità degli intermediari digitali ... 71
contenuti (trending feed) rispetto ai quali le interazioni fra utenti sono più
frequenti, raccogliendo intorno ad essi pubblicità mirata. Dunque, i social
network provider non si limitano a svolgere un’attività di hosting neutrale,
ma intervengono direttamente nell’organizzazione, nella gestione e talvolta
anche nell’editing dei contenuti, al f‌ine di aumentare i ricavi derivanti dalla
raccolta pubblicitaria.
Per queste ragioni, e per quelle altre che verranno più approfonditamente
esaminate nel prosieguo della trattazione, occorre chiedersi se i gestori dei
social network non possano essere assimilati sotto qualche prof‌ilo agli editori
tradizionali e se non sia quindi applicabile anche ad essi, mutatis mutandis, la
disciplina sulla responsabilità editoriale. Partendo da questo interrogativo, la
risposta al quale non è né univoca né scontata, sono stati colti alcuni spunti
di rif‌lessione dalla recente giurisprudenza delle corti americane in materia
di responsabilità dei social network site per la diffusione del terrorismo inter-
nazionale, che per la verità pare sia da escludersi alla luce dell’art. 230 del
Communication Decency Act. Nel contesto europeo invece, in base ad alcune
sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, agli intermediari digitali
qualif‌icabili come “editori” può essere attribuita la responsabilità per non aver
rimosso con suff‌iciente prontezza contenuti user-generated incitanti all’odio
e alla violenza. In ambito italiano, inf‌ine, nella recente giurisprudenza di
legittimità può essere rintracciato qualche appiglio per fondare, in prospettiva
de jure condendo, l’analogia fra la stampa tradizionale e l’informazione diffusa
attraverso i social network.
Per contenere la trattazione entro limiti di spazio adeguati a un’opera col-
lettanea, non sono stati presi in considerazione i prof‌ili relativi all’eventuale
responsabilità penale dei social network provider (a titolo di concorso con
l’autore della condotta illecita oppure di reato omissivo improprio, per non
aver impedito il realizzarsi della fattispecie criminosa), né quelli concernenti
il trattamento illecito dei dati personali degli utenti e degli “amici degli amici”,
cui ora si applicano le disposizioni del nuovo regolamento (UE) 2016/679.
Invece, ci si è concentrati sull’applicazione e sull’interpretazione, in sede giuri-
sprudenziale, della direttiva europea sul commercio elettronico 2000/31/CE,
che prevede clausole di limitazione di responsabilità in favore degli interme-
diari digitali neutrali. Se per la maggior parte i casi trattati si riferiscono
all’applicazione della direttiva e della normativa italiana di attuazione (d.lgs.
9 aprile 2003, n. 70) in relazione alla diffusione illecita di materiali protetti
da copyright, talvolta – ad esempio nel caso di Tiziana Cantone, interessante
perché coinvolge proprio un social network – tali regole sono stati invocate
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