DECRETO LEGISLATIVO 4 febbraio 2010, n. 14 - Istituzione dell''Albo degli amministratori giudiziari, a norma dell''articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94. (10G0028)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in data 2 e 3 febbraio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Albo degli amministratori giudiziari

  1. Presso il Ministero della giustizia e' istituito l'Albo degli amministratori giudiziari, di seguito denominato: «Albo».

  2. L'Albo e' articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:

    Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    .

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - Si riporta il testo del comma 13 dell'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica):

    13. L'Albo di cui all'art. 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal comma 12

    del presente articolo, articolato in una sezione ordinaria e in una sezione di esperti in gestione aziendale, tenuto presso il Ministero della giustizia, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto legislativo da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Con il decreto legislativo sono definiti:

    a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

    b) l'ambito delle attivita' oggetto della professione;

    c) i requisiti e il possesso della pregressa esperienza professionale per l'iscrizione nella sezione di esperti in gestione aziendale;

    d) le norme transitorie che disciplinano l'inserimento nell'Albo degli attuali iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'Albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

    e) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore commerciale del patrimonio da amministrare, dell'impegno richiesto per la gestione dell'attivita', delle tariffe professionali o locali e degli usi.

    .

    - Si riporta il testo dell'art. 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere):

    3. L'amministratore e' scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore puo' essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.

    .

    Art. 2

    Attivita' degli amministratori giudiziari

  3. Gli iscritti nell'Albo degli amministratori giudiziari provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati.

  4. La gestione di beni costituiti in azienda sottoposti a sequestro o confisca e' riservata ai soli iscritti nella Sezione di esperti in gestione aziendale di cui all'articolo 1, comma 2.

  5. L'elencazione delle attivita' di cui ai commi 1 e 2 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' espressamente attribuita dalla legge ovvero da regolamenti agli amministratori giudiziari.

    Art. 3

    Iscrizione nell'Albo

  6. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo coloro che, domiciliati in Italia, hanno concretamente svolto attivita' professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni:

    1. nell'Albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

    2. nell'Albo professionale degli avvocati.

  7. Per l'iscrizione alla...

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