CIRCOLARE 10 maggio 2002, n. 13 - Aiuto alla produzione olio di oliva - Applicazione GIS oleicolo (reg. CE n. 2366/98, art. 22 e successivi)

All'UNAPROL

Al CNO

All'AIPO

All'UNASCO

All'UNAPOL

All'ASO

All'APO

LAPOC DI RC.

CASO RC

Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio materie grasse

All'Agecontrol

A tutti i produttori non appartenenti alle associazioni olivicole

A tutti gli operatori del settore

1) Premessa.

In virtu' ùdi quanto disposto dall'art. 22 e successivi del reg. CE n. 2366/98 (Sistema d'informazione geografica nel settore oleicolo - GIS oleicolo), l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) invieraà tramite cartolina a/r, ai produttori per i quali permane la condizione di discordanza fra i dati dichiarati nell'ambito delle procedure di rinnovo delle dichiarazioni di coltura (reg. CE n.

2366/98 - art. 3) e i dati rilevati dall'Amministrazione, una lettera di convocazione con allegata scheda aziendale contenente le informazioni registrate nelle proprie banche dati, relative ai dati dichiarati (identificativi catastali delle particelle e relativo numero di piante) nonche' ai dati accertati da questa amministrazione.

D'intesa con le Unioni/Associazioni di appartenenza per quanto riguarda i produttori associati, si procederaà alla programmazione delle attivitaà e verranno fissate le date per gli incontri in contraddittorio da svolgersi presso le sedi indicate dall'AGEA. Ove ricorressero le condizioni i produttori saranno convocati presso la sede della propria associazione.

Le comunicazioni ai produttori non associati verranno trasmesse tramite cartolina a/r direttamente al domicilio del produttore, con l'indicazione della data e della sede dove si svolgera' l'incontro in contraddittorio.

Le attivita' di verifica dei dati dichiarati e di incontro con il produttore seguiranno le linee indicate dal regolamento CE n. 2366/98 secondo quanto indicato nei successivi paragrafi.

2) Attivita' di verifica.

Le attivita' di controllo interne da parte dell'amministrazione si svolgeranno attraverso la verifica delle particelle non rilevate o discordanti, con un dato rilevato - non consolidato come "dato di base" - tramite fotointerpretazione ed eventuale controllo in campo dei casi non risolvibili tramite contraddittorio nelle sedi AGEA.

3) Elaborazione esito aziendale.

Al termine delle verifiche di cui al punto 2) i dati verranno elaborati a livello di singola azienda, al fine di analizzarne la situazione dopo i controlli effettuati.

Qualora si constati che il numero di olivi dichiarati dal produttore, con riferimento ad una determinata campagna olivicola si discosta di oltre il 3% dal numero di olivi determinato secondo le procedure previste dal reg. CE n. 2366/98 art. 25, comma 1, il produttore considerato discordante per quella determinata campagna.

La discordanza, in termini percentuali, verificata applicando la seguente formula:

(N pd - N pr)* 100/N pr>3%

rm con N pd= numero piante dichiarate

N pr= numero piante accertate

Pertanto qualora l'azienda, a seguito della...

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