LEGGE 20 luglio 2011, n. 15 - Norme in materia di aiuti alle imprese e all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Norme in materia di vigilanza sugli enti cooperativi e di personale dell'E.A.S.

(Pubblicazione nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 32 del 29 luglio 2011) L'ASSEMBLEA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Norme in materia di proroga dell'applicazione e di cumulabilita' degli aiuti al lavoro 1. Le disposizioni di cui al Titolo VI della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, trovano applicazione per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007-2013.

  1. Le misure d'intervento previste dal Titolo VI della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9, possono essere cumulate con eventuali interventi statali nei limiti fissati dalla disciplina comunitaria in materia.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 11/2010

  2. Al comma 1 dell'art. 53 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, le parole da 'nel periodo' a 'successivi' sono sostituite dalle seguenti: 'per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O.

    F.S.E.) 2007-2013,'.

    Art. 3

    Risorse finanziarie 1. Al comma 1 dell'art. 63 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, le parole da 'e per gli esercizi finanziari' fino alle parole 'del 18 dicembre 2007.' sono sostituite dalle seguenti: 'e a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, per tutto il periodo di programmazione del Programma operativo regionale Sicilia per il Fondo sociale europeo (P.O. F.S.E.) 2007-2013, la spesa annua di 30 mila migliaia di euro cui si provvede con le risorse finanziarie dell'Asse prioritario II Occupabilita' - obiettivo specifico D, del P.O.F.S.E.

    - Sicilia 2007-2013, adottato con decisione n. C/2007/6722 del 18 dicembre 2007.'.

    Art. 4

    Sostegno ai progetti di sviluppo per la salvaguardia dell'occupazione 1. Per sostenere progetti d'impresa realizzati da societa' che si trovano in specifiche condizioni connesse alla salvaguardia di particolari situazioni occupazionali nonche' favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva della Regione, si applica in Sicilia l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le modalita' attuative sono disciplinate da apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa...

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