COMUNICATO - Disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1998

Art. 1.

Al fine di ottimizzare l'immissione delle patate comuni da consumo sul mercato in funzione dell'effettiva domanda e per un opportuno sostegno dei prezzi sono concessi aiuti al magazzinaggio privato delle patate comuni da consumo, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art.

3 e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A. entro il 28 febbraio 1999.

Le associazioni dei produttori richiedenti tale aiuto debbono sottoscrivere ed inoltrare le istanze all'A.I.M.A. entro il 28 febbraio 1999.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le patate comuni da consumo di qualita' sana leale e mercantile, avente per destinazione l'uso umano diretto, con esclusione della destinazione industriale nell'ambito dell'accordo interprofessionale e la vendita come patate da seme, prodotte in Italia nella campagna 1998; conservate in magazzini frigoriferi tecnologicamente attrezzati o comunque dotati di sistemi di circolazione forzata dell'aria, di controllo della temperatura e dell'ambiente onde garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative intrinseche del prodotto, fatta eccezione per quei magazzini ubicati in particolari zone, le cui condizioni climatiche consentono il mantenimento delle caratteristiche qualitative di cui sopra. La quantita' di prodotto sara' ripartita per regione o provincia autonoma secondo i quantitativi che verranno stabiliti in accordo con le unioni nazionali, tenuto conto della reale possibilita' di stoccaggio in magazzini aventi le caratteristiche di cui sopra e delle produzioni regionali.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni da consumo e' stabilito per un importo massimo di lire 14/kg/mese e per un periodo massimo di quattro mesi.

Il contributo mensile definitivo verra' stabilito dall'A.I.M.A. al termine della presentazione delle domande, tenuto conto della quantita' effettivamente ammassata, per cui i beneficiari dell'intervento dovranno presentare tutta la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, perentoriamente entro e non oltre il 10 giugno 1999, pena la decadenza del diritto all'aiuto previsto.

Qualora il contributo definitivo risulti inferiore a lire 14/kg/mese (riferito al prodotto frigoconservato) e l'A.I.M.A.

risulti impossibilitata ad adeguare i fondi necessari, il contributo sara proporzionalmente ridotto.

Tale contributo si intende per prodotto frigoconservato, nel caso di prodotto conservato con ventilazione forzata o ammassato in zone con condizioni climatiche particolari, tali importi vanno ridotti del 20%.

Vengono inoltre rese obbligatorie le seguenti modalita' di svincolo.

Al termine del secondo mese, l'A.I.M.A. sblocchera' automaticamente il 15% del prodotto inizialmente vincolato; una ulteriore quota del 35% verra' svincolata nelle stesse modalita' al termine del terzo mese. Tali svincoli obbligatori si intendono per istanza e, l'ammassatore, a dette scadenze, dovra' individuare e comunicare all'A.I.M.A., a mezzo telefax, le partite o frazioni di esse che vengono tolte dall'ammasso.

Le singole associazioni di produttori di patate possono destinate prioritariamente il contributo alla costituzione di un fondo finalizzato al miglioramento e potenziamento delle strutture di stoccaggio con particolare riguardo all'introduzione di tecnologie innovative tendenti alla migliore conservazione del prodotto ed all'introduzione delle tecniche agronomiche e commerciali tendenti al suo miglioramento qualitativo.

Art. 3.

Beneficiari dell'intervento sono le associazioni dei produttori...

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