DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 dicembre 2013, n. 248 - Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del Programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006). (14R00039)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2 gennaio 2014) IL PRESIDENTE Vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e in particolare l'articolo 5 il quale prevede che, con riferimento alle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola, siano fissati appositi programmi d'azione per ridurre l'inquinamento accertato e prevenire qualsiasi ulteriore inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola, nonche' l'allegato III, il quale stabilisce che le misure da inserire nei programmi d'azione comprendono norme concernenti, tra l'altro, i periodi in cui e' proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che demanda alle regioni all'articolo 112 la disciplina dell'attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi sulla base di criteri e norme tecniche adottati con decreto ministeriale;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» ed in particolare l'articolo 26, commi 1 e 2, il quale prevede le decorrenze dei divieti di spandimento sui terreni, il periodo minimo di divieto di novanta o centoventi giorni e la possibilita' per le Regioni, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, di individuare decorrenze diverse del divieto e di prevedere la sospensione del divieto;

Visto l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) che prevede l'adozione dei Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola da definirsi con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di...

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